Author Archive: Pietro Maria Mela

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EDILIZIA – Abusi – sanzione pecuniaria – La crisi economica incide sul contemperamento degli interessi in sede cautelare – Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino

Tar Catania, sez. III, 6.10.2016, n. 723, ord., pres. Guzzardi, est. Boscarino

Edilizia – Abusi – Ordinanza di ingiunzione per sanzioni amministrative. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum – Contemperamento degli interessi – Prevalenza dell’interesse privato alla sopravvivenza dell’azienda – Sussiste – 

Il Tar accoglie la domanda cautelare proposta da una impresa per sospensione di ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative in materia edilizia: – ritenuto che l’immediato esborso di euro 20.000,00 (salvo rivalsa all’esito di un giudizio che, secondo l’ordinaria durata dei procedimenti, non potrebbe intervenire in tempi ravvicinati) possa concretizzare, specie nell’attuale congiuntura economica sfavorevole, un significativo pregiudizio, tale da poter compromettere la sopravvivenza (o comunque la solvibilità) di imprese di dimensioni medie, sovente già afflitte dai noti, cronici, ritardi nei pagamenti dei clienti anche pubblici; – e quanto alla ripetibilità delle somme eventualmente versate, occorre tener conto della peculiare situazione degli enti locali siciliani, un gran numero dei quali ha progressivamente deliberato procedure di riequilibrio o addirittura dissesto, con evidente compromissione delle ragioni dei creditori

4 Novembre 2016 | By More

ENTI PUBBLICI – Organizzazione – Il TAR ribadisce il carattere sostanzialmente pubblico delle Società d’Ambito – Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, sent., pres. Guzzardi, est. Boscarino

Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, n. 2720, sent., pres. Guzzardi, est. Boscarino

Enti pubblici – Tipologia – Società d’Ambito – Natura Pubblica Enti pubblici – Tipologia – Società d’Ambito – Natura Pubblica – Sussiste – Omesso inserimento dell’ATO nell’elenco ISTAT – Non rileva.

Il Tar accoglie la domanda di annullamento del provvedimento della Ragioneria Territoriale dello Stato, con il quale è stata rigettata l’istanza di nomina di Commissario ad acta ai sensi dell’art.9, comma 3 bis del D.L. 185/2008: – ritenuto che, per giurisprudenza assolutamente consolidata, l’Autorità d’ambito è pacificamente riconducibile alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2° del D.Lgs. 165/2001, giacché essa esprime compiti istituzionalmente di competenza degli enti locali, al cui sistema, in assenza di contrarie previsioni, va ricondotto; – rilevato, con riguardo all’omesso inserimento dell’ATO nell’elenco ISTAT, che i destinatari delle disposizioni concernenti la certificazione dei crediti derivanti da somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali sono, per espressa previsione contenuta nell’art. 9, comma 3 bis del D.L. 185/2006 “le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e che nello stesso senso si pone la disposizione contenuta nel 1° comma dell’art. 7 del D.L. 35/2013 in base al quale “le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti (…) provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (…)”; – considerato, pertanto, che l’omesso inserimento dell’ATO nell’elenco ISTAT di cui all’art. 1 della legge n. 196/2009 non costituisce motivo ostativo alla registrazione sulla piattaforma elettronica, né rileva ai fini dell’individuazione delle pubbliche amministrazione tenute alla ricognizione dei debiti e alla certificazione dei crediti di cui al D.L. 35/2013.

NOTA: Il Tar ribadisce la natura sostanzialmente pubblica delle Società Ambito, già più volte affermata in sede di ottemperanza, sul presupposto che esse sono state costituite in adempimento di obblighi di legge e sono titolari di poteri amministrativi (ad esse trasferiti dagli enti locali) preordinati alla cura e gestione di servizi pubblici (acqua rifiuti).

4 Novembre 2016 | By More