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RIFIUTI – SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU – SOSPENSIONE PARZIALE DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI REQUISIZIONE IN USO DI BENI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU – TAR Catania, sez. IV, ord. 27.2.2017, pres. Pennetti, rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 27.02.2017, n. 154
RIFIUTI – SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU – SOSPENSIONE PARZIALE DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI REQUISIZIONE IN USO DI BENI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU IN QUANTO PRIVA DI UN TERMINE FINALE DI EFFICACIA
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente avente ad oggetto: “Servizio di raccolta e trasporto RSU. Divieto di rimozione dei cassonetti stradali adibiti alla raccolta differenziata di carta e cartone imballaggi in plastica, bidoni, cestini contenitori RUP e quant'altro attualmente dislocato sul territorio comunale per la raccolta dei rifiuti di proprietà di proprietà della ricorrente" ; nonché dell’ulteriore ordinanza sindacale con cui l’Amministrazione comunale ha disposto l’affidamento temporaneo alla ditta controinteressata del servizio di raccolta e trasporto RSU del Comune di Modica, nonché la condanna del Sindaco al risarcimento integrale del danno subito a causa dell'abusivo utilizzo, da parte di soggetto terzo e su disposizione dell’Amministrazione resistente, dell'attrezzatura di proprietà della ricorrente Impresa.
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare, sospendendo solamente in parte l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente con cui è stata disposta la requisizione in uso di beni strumentali all’espletamento del servizio di raccolta e trasporto RSU (attrezzatura di proprietà dell’impresa ricorrente), in quanto priva di un termine finale di efficacia, apparendo fondata la relativa censura sollevata in ricorso. Il TAR ha ritenuto che l’amministrazione dovrà rideterminarsi attraverso la correzione dell’impugnata ordinanza, o attraverso l’adozione di una nuova ordinanza emendata dal rilevato vizio.
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CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – ESCLUSIONE PER MANCATA PRODUZIONE DELL’IMPEGNO BANCARIO DI COFINANZIAMENTO – TAR Catania, sez. IV, Ord. 27.2.2017, pres. Pennetti, rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 27.02.2017, n. 151
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – ESCLUSIONE PER MANCATA PRODUZIONE DELL’IMPEGNO BANCARIO DI COFINANZIAMENTO
Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare delle note con cui Invitalia ha comunicato alle ricorrenti l’esito negativo della fase di ammissione del progetto presentato, condannandole in solido al pagamento delle spese della fase cautelare.
Il TAR ha ritenuto che ad un primo e sommario esame difetti il requisito del fumus boni iuris, in quanto: a) in relazione al progetto della prima impresa ricorrente, il provvedimento di esclusione appare giustificato dal fatto che la società proponente non avesse prodotto l’impegno bancario di cofinanziamento, né in allegato alla domanda, né dopo il ricevimento del preavviso di rigetto, omettendo altresì di dichiarare il possesso di tale necessario atto persino in questa sede processuale; b) il progetto della seconda società ricorrente appare legittimamente non ammesso, in applicazione dell’art. 14, co. 2, lett. b) del DM Sviluppo economico 9/12/2014, che contempla interventi di "ampliamento della capacità di un’unità produttiva “esistente”, carattere, quest’ultimo, che difetta nel caso in esame.
AVVOCATO – ESAMI AVVOCATO – PROVA SCRITTA – GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ A SOSTENERE LE PROVE ORALI Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 31.01.2017, Pres. Pennetti, Rel. Cumin
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 31.01.2017, n. 87 Pres. Pennetti Est. Cumin
Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – valutazione nel merito degli elaborati – impossibilità
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del verbale della 1^ Sottocommissione esaminatrice presso la Corte di Appello di Torino, del concorso per esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – sessione 2015; nonché del verbale della Commissione istituita presso la Corte di Appello di Catania, con il quale si dichiara la ricorrente non ammessa a sostenere la prova orale; Il TAR, pur considerando verosimile la fondatezza della censura relativa all’erronea ricorrezione dell’elaborato della ricorrente relativa all’atto giudiziario, ha, tuttavia, ritenuto che l’effettiva tutela delle ragioni della ricorrente non può avvenire senza una valutazione della correttezza del voto di 25/50, attribuito alla stessa per il parere di diritto penale, che però, secondo la delibazione sommaria propria della fase cautelare del giudizio amministrativo, non sembra poter essere effettuata dal Collegio senza sconfinare entro l’ambito della valutazione di merito dei singoli elaborati, preclusa invece al G.A. per prevalente giurisprudenza (cfr., ex plurimis e più di recente, T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sent. 2 novembre 2016, n. 10831).
ART. 73 DEL CPA – Ordinanza di assegnazione del termine per memorie su questioni rilevate d’ufficio anche se il rilievo è operato in udienza – Tar Palermo, sezione III, udienza del 6.2.2017, pres. Cogliani, est. Maisano
Tar Palermo, sezione III, verbale di udienza (ordinanza) del 6.2.2017, ricorso n. 2697/2016, pres. Cogliani, est. Maisano
1. Processo amministrativo – Questione rilevabile d’ufficio – Applicazione dell’art. 73, terzo comma, cpa – Ordinanza di assegnazione del termine per il deposito di memorie – applicabilità anche se la questione è rilevata in udienza
All’udienza di discussione la causa è stata introitata per la decisione con concessione di un termine a difesa (20 giorni) per memorie per interloquire su una questione di inammissibilità rilevata d’ufficio.
Nota.
Il Tar Palermo, pur avendo rilevato d'ufficio in udienza, una questione di inammissibilità del ricorso, non si è limitato ad indicarla in udienza pubblica, per sollecitare la discussione orale sul punto, come è previsto nel primo capoverso dell’art. 73 cpa, ma, applicando estensivamente quanto previsto nel secondo capoverso, il quale disciplina la diversa ipotesi di rilevamento della questione di inammissibilità dopo il passaggio in decisione della causa, ha concesso un termine per il deposito di memorie.
Si afferma, quindi, una interpretazione evolutiva dell’art. 73 cpa, in attuazione del principio della tutela piena ed effettiva della giurisdizione amministrativa, enunciato nell’art. 1 dello stesso cpa e dei principi del contraddittorio e della speditezza del processo amministrativo tutelati dall’art. 2.
Salvatore Cittadino .
PAT – Sulla costituzione in giudizio e sulla attestazione di conformità della procura – Tar Calabria, ord. 26.1.2017
TAR Calabria, ordinanza 26.1.2017 , n. 33 – Pres.Iannini Est.Tallaro
1. – Processo amministrativo – PAT – Costituzione dei resistenti – Copia digitale di atto analogico – Nullità
2. – Processo amministrativo – PAT – Procura alle liti su supporto analogico – Asseverazione ex art. 22 CAD – Necessità
Si segnala una delle primissime pronunzie giurisdizionali sulla validità degli atti di parte depositati nel Processo Amministrativo Telematico.
In particolare il TAR ha ritenuto nulla la costituzione in giudizio in quanto l’atto di costituzione non risultava conforme al modello legale sotto un duplice profilo:
1) sia perchè privo della sottoscrizione digitale, avendo la parte convenuta “depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis c.p.a. e dell’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale” ritenendo che nel caso di specie “’l’atto di costituzione manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma II c.p.c.), in quanto … la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1 c.p.a. con riferimento al ricorso)”;
2) sia perchè la procura risultava priva della attestazione di conformità ex art.22 CAD, “avendo depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal Presidente della Regione, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter c.p.a. e dell’art. 8, comma 2 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40; … per cui non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta”.
Nota
L’ordinanza appare improntata ad un rigido formalismo e non tiene conto, ad avviso dello scrivente, di varie disposizioni che regolano il processo telematico.
L’art. 6 comma V delle specifiche Tecniche allegate al DM 40/2016 dispone che la firma digitale Pades del modulo di deposito ” si intende estesa a tutti i documenti in esso contenuti”, per cui anche deve ritenersi estesa anche all’atto di costituzione in giudizio.
Ciò vale anche per la scansione della procura alle liti, priva della sola formula di conformità ex art.22 CAD (richiamata dall’art. 8 comma II DM 40/2016). Il comma II dell’art. 22 CAD riconosce alla scansione di un documento analogico la medesima efficacia probatoria dell’originale qualora la conformità venga attestata con dichiarazione allegata al documento informatico. Può ritenersi che la firma digitale apposta alla fine del modulo contenga una implicita asseverazione di conformità della scansione della procura.
Ma trattandosi di procura alle liti occorre far riferimento all’art.83 c. III ultimo capoverso c.p.c. che dispone: Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica ” per cui può ritenersi sufficente la semplice autentica della procura tramite la firma digitale del modulo deposito.
In ultimo può ritenersi valida la procura firmata digitalmente, ma priva dell’assseverazione, anche in base al principio di conservazione degli atti processuali e dell’art.22 comma III CAD che prevede che le copie digitali di un documento analogico abbiano la stessa validità dell’originale anche in difetto dell’asseverazione, purchè la conformità non venga “espressamente disconosciuta”: disocnoscimento che, ovviamente, può avvenire solo dal soggetto che la ha sottoscritta, ex art. 214 c.p.c.
Si auspica, in ogni caso, una maggiore “tolleranza” da parte dellla Magistratura specialmente nel periodo iniziale.
LEGGE 104/1992 – Al fine di godere dei permessi retribuiti l’assistenza non deve essere né in atto né esclusiva – Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, n. 975, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Pubblico impiego – Permessi retribuiti ex legge n. 104/1992 – Esclusività e continuità dell’assistenza – Non richiesti ai fini del godimento di permessi.
Il T.A.R. accoglie la domanda cautelare proposta avverso il provvedimento di diniego del beneficio di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/92 (tre giorni di permesso –anche continuativi- per mese retribuiti e coperto da contribuzione figurativa) per assistere il suocero, portatore di handicap in condizione di gravità:
- Ciò considerato che le valutazioni poste a fondamento del diniego non appaiono, ad un primo esame, in sintonia con la vigente normativa di settore, così come interpretata dalla più recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 6 agosto 2015, n. 3875/2015; TAR Piemonte, sez. I, 25 gennaio 2013, n. 105; Cons. Stato, 9 luglio 2012, n. 4047; 30 luglio 2012, n. 4291 e 18 ottobre 2012 n. 5378);
- E ritenuto, in particolare, che l’atto impugnato, richiamando la necessità che il dipendente svolga il ruolo di “referente unico” del parente disabile e che l’assistenza sia già in atto al momento della richiesta, sembra implicitamente richiamare i presupposti della “esclusività” e della “continuità” dell’assistenza che non sono più previsti dalla vigente disciplina di settore.
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AIUTI DI STATO, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – INIZIATIVE ANTIRACKET – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 986 – AIUTI DI STATO, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – INIZIATIVE ANTIRACKET – MUTUO PER DANNI DA USURA.
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura con il quale è stato concesso al ricorrente un mutuo per danni da usura in misura pari ad € 54.216,33, in luogo di quello precedentemente quantificato in € 148.747,48.
Il TAR ha ritenuto che tutti gli atti interni al procedimento in esame, diversamente da quanto affermato nel ricorso per motivi aggiunti, sono stati trasmessi al ricorrente, a seguito di istanza di accesso agli atti amministrativi, come risulta dalla documentazione versata in giudizio dalla resistente, di guisa che il ricorrente si trova nella condizione di poter pienamente comprendere le ragioni che hanno portato alla determinazione del mutuo concessogli.
CIRCOLAZIONE STRADALE – RITIRO DELLA PATENTE PER GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOOL E/O IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – CONSEGUIMENTO DEL NUOVO DOCUMENTO DI GUIDA DECORSI TRE ANNI DALLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL REATO – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 988 – CIRCOLAZIONE STRADALE – CODICE DELLA STRADA – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE – RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA – GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOOL E IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – CONSEGUIMENTO DEL NUOVO DOCUMENTO DI GUIDA DECORSI TRE ANNI DALLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL REATO.
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento prefettizio nella parte in cui stabilisce che il ricorrente potrà conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dalla definitività della sentenza; nonché del provvedimento prefettizio con cui è stata negata l’autorizzazione al rilascio di un nuovo documento di guida; Il TAR ha ritenuto di non poter concedere l’invocata misura cautelare, dovendosi condividere l’orientamento giurisprudenziale che, riformando anche la pronuncia indicata in ricorso, ha affermato che “Quando la revoca della patente di guida è disposta per violazione delle norme del Codice della strada che sanzionano la guida sotto l'influenza dell'alcool (artt. 186 e 186-bis) e quella in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187), è possibile conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato” (C.d.S., III, 2416/2016).
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – PROVVEDIMENTI DI DASPO – E’ NECESSARIO IMPUGNARE L’AUTONOMO PROVVEDIMENTO DI DASPO CHE INIBISCE L’ACCESSO A DETERMINATI LUOGHI SPORTIVI – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno
TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 983 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – PROVVEDIMENTI DI DASPO – E’ NECESSARIO IMPUGNARE L’AUTONOMO PROVVEDIMENTO DI DASPO CHE INIBISCE L’ACCESSO A DETERMINATI LUOGHI SPORTIVI.
Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento prefettizio recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dai ricorrenti avverso le determinazioni della Questura.
Il TAR ha ritenuto che il provvedimento oggi impugnato è solo il decreto prefettizio che ha deciso, con esito negativo, il ricorso gerarchico proposto avverso le note della Questura con le quali è stata respinta la richiesta di revisione dei provvedimenti di DASPO già adottati e notificati circa due anni addietro ai ricorrenti; che tali provvedimenti di DASPO, autonomamente lesivi, anche nella sola parte in cui impongono il divieto di accesso alle strutture sportive, non sono stati mai impugnati in sede giurisdizionale; che pertanto il sindacato giurisdizionale innescato con il ricorso debba essere esercitato solo sul citato provvedimento prefettizio; che i provvedimenti della Questura, emessi su richiesta di riesame avanzata dai ricorrenti dopo la sentenza della Corte di cassazione (nonché il decreto di decisione del ricorso gerarchico) hanno omesso, legittimamente, di tenere conto della decisione della sentenza della Corte di cassazione, dato che questa è intervenuta unicamente su una misura accessoria al DASPO, avente autonoma valenza lesiva, sindacabile solo dal giudice ordinario. Ha inoltre considerato che gli atti della Questura adottati in risposta alla richiesta di riesame costituiscono meri “atti confermativi” e non “provvedimenti propri di conferma” del non impugnato originario provvedimento (il DASPO) che inibiva l’accesso a determinati luoghi; che, per pacifica giurisprudenza, gli atti confermativi non sono suscettibili di autonoma impugnazione, in quanto non esprimono attività di rivalutazione e di riesercizio del potere amministrativo; che il decreto di decisione del ricorso gerarchico non risulta affetto dai denunciati vizi in quanto avente ad oggetto solo un atto confermativo, e non l’originario DASPO; che l’originario DASPO non può oggi essere surrettiziamente sottoposto all’esame del giudice amministrativo, pena l’elusione dei termini di decadenza che ne regolamentano l’impugnazione.
ANOMALIA DELL’OFFERTA – Cooperative sociali: è legittima l’aggiudicazione dell’appalto con ribasso del 100% – Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, n. 974, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri
Contratti della pubblica amministrazione – Contratti esclusi – Offerta anomala per ribasso del 100% – Non sussiste per i soggetti che non perseguono fini lucrativi
Processo amministrativo – Aggiudicazione provvisoria – Non lesività dell'atto
Il T.A.R. rigetta la domanda cautelare proposta avverso l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto avente ad oggetto il servizio di conduzione e vigilanza scuolabus e il servizio di integrazione del personale dell’asilo nido comunale:
- considerato che cd. “utile necessario” non è estensibile a soggetti che operano per scopi sociali o mutualistici, il che comporta che l'offerta senza utile presentata da un soggetto che tale utile non persegue non è, solo per questo, anomala o inaffidabile in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio stricto sensu economico;
- ritenuto che non sussiste allo stato il paventato danno grave ed irreparabile, dato che con il ricorso introduttivo è impugnato il provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara alla controinteressata, provvedimento dal quale nessuna lesione definitiva può scaturire alla sfera giuridica del ricorrente, stante la sua natura di atto endoprocedimentale, principio che trova esplicita conferma nel disposto dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., come introdotto dal D.lgs. n. 50/2016.
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