RSSCategory: Ordinanze

OTTEMPERANZA – Pendenza della procedura di riequilibrio – Sospensione del giudizio – Tar Catania, II, 18.12.2017, pres. est. Brugaletta

3 Gennaio 2018 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA INTERDITTIVA E’ LEGITTIMA QUALORA EMERGA UN CONTESTO AMBIENTALE DAL QUALE AFFIORINO EVENTUALI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 29.05.2017, Pres. Pennetti, Rel. Burzichelli

10 Giugno 2017 | By More

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI DI STATO – CONTRIBUTI AGEA PER L’AGRICOLTURA – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 24.04.2017, Pres. Pennetti, Rel. Bruno

24 Maggio 2017 | By More

INAMMISSIBILE L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DI MANTENIMENTO IN ESISTENZA DELL’IMMIBILE ABUSIVO SE NON SI È IMPUGNATA L’ACQUISIZIONE – L’ARTA E’ CHIAMATO A VIGILARE – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 24.04.2017, n. 281 Pres. Pennetti, Rel. Bruno

10 Maggio 2017 | By More

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ E CONCESSIONE EDILIZIA IMPLICTA – IL PAGAMENTO DEGLI ONERI (E NON SOLO) NE CONDIZIONA L’OPERATIVITÀ – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 24.04.2017, Pres. Pennetti, Rel. Burzichelli

5 Maggio 2017 | By More

ESAME DI STATO – PROVA ORALE – Obbligo di trattazione di tutte le materie e gli argomenti previsti – TAR Catania, IV, ord. 27.3.2017, pres. Pennetti, rel. Bruno

TAR Catania, IV, Ordinanza 27.3.2017, n. 220, pres. Pennetti, rel. Bruno.

PROFESSIONI E MESTIERI – ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA – ESAME DI STATO – Prova orale – Obbligo di completa trattazione delle materie ed argomenti previsti – Sussiste.

Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento emesso dalla Commissione giudicatrice per l’esame di stato di abilitazione alla professione di assistente sociale specialista, con cui il ricorrente, a seguito dell’espletamento della prova orale, è stato ritenuto non idoneo all’esercizio della professione di assistente sociale; nonché del verbale della stessa Commissione giudicatrice nel quale si dà atto dello svolgimento della prova orale e si pubblicano i relativi esiti, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio pari a 25/50 per la prova orale e, per l’effetto, non lo inserisce tra gli abilitati all’esercizio della professione, e nella parte in cui dispone la sostituzione di un componente della Commissione stessa.

 Il Collegio ha ritenuto che il ricorso appare, ad un primo esame, in parte fondato laddove il ricorrente lamenta che la prova orale dell’esame di abilitazione non si sia svolta attraverso la completa trattazione di tutte le materie e/o argomenti previsti; con il conseguente obbligo della Commissione di ripetere l’esame orale nel rispetto delle disposizioni che lo regolamentano.

28 Aprile 2017 | By More

CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE O LA DELOCALIZZAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI DISTRUTTE DA EVENTI CALAMITOSI – Ubicazione all’interno della zona interdetta all’abitazione – Insufficienza – TAR Catania, IV, ord. 23.3.2017, pres. Pennetti, rel. Burzichelli

TAR Catania, IV, 23.3.2017, n. 221, pres. Pennetti, rel. Burzichelli

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – AIUTI DI STATO – CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE O LA DELOCALIZZAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI DISTRUTTE DA EVENTI CALAMITOSI – Ubicazione all’interno della zona interdetta all’abitazione – Insufficienza.

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione, condannando alla rifusione delle spese della fase cautelare, della disposizione del Dirigente Generale Capo del Dipartimento della Protezione Civile Regione Siciliana – Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio, nonché del del verbale della 1^ Commissione di Valutazione danni per l’erogazione dei contributi di cui agli artt. 3, comma 1, della O.P.C.M. 3825/2009, 7, comma 2, della O.P.C.M. n. 3865/2010 e 1 della O.C.D.P.C. n. 117/2013.

Il Collegio ha rilevato che l’art. 3, terzo comma, dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3825/2009, introdotto dall’art. 7 dalla successiva ordinanza n. 3865/2010, prevede un contributo per la ricostruzione o delocalizzazione ai proprietari di un’unità immobiliare distrutta che alla data dell’evento calamitoso fosse adibita ad abitazione considerata principale. L’immobile in questione, però, non appare essere stato danneggiato, pur trovandosi all’interno di una zona interessata da eventi franosi (ragione per cui l’immobile stesso è stato dichiarato inagibile). Invero, nell’ordinanza contingibile e urgente del 2012 si pone il divieto di dimora nei fabbricati all’interno della zona perimetrata senza distinguere, però, fra fabbricati danneggiati e non danneggiati. Inoltre, nelle ordinanze contingibili e urgenti dell’anno 2010 è stato disposto che gli interessati non possano utilizzare, per ragioni precauzionali, la loro abitazione, senza, però affermare che la loro abitazione sia stata danneggiata. Dalle perizie di stima e dai corredi fotografici risulta, infine, che l’immobile è in ottimo stato di conservazione, avuto riguardo, in particolare, al fatto che nella perizia di stima si afferma che “le pareti sono perfettamente intonacate sia all’esterno che all’interno”, che “gli impianti non presentano deterioramenti” e che “l’immobile si trova in perfetto stato”.

28 Aprile 2017 | By More

RIFIUTI – SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU – SOSPENSIONE PARZIALE DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI REQUISIZIONE IN USO DI BENI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU – TAR Catania, sez. IV, ord. 27.2.2017, pres. Pennetti, rel. Bruno

 

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 27.02.2017, n. 154

RIFIUTI – SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU – SOSPENSIONE PARZIALE DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI REQUISIZIONE IN USO DI BENI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU IN QUANTO PRIVA DI UN TERMINE FINALE DI EFFICACIA

La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente avente ad oggetto: “Servizio di raccolta e trasporto RSU. Divieto di rimozione dei cassonetti stradali adibiti alla raccolta differenziata di carta e cartone imballaggi in plastica, bidoni, cestini contenitori RUP e quant'altro attualmente dislocato sul territorio comunale per la raccolta dei rifiuti di proprietà di proprietà della ricorrente" ; nonché dell’ulteriore ordinanza sindacale con cui l’Amministrazione comunale ha disposto l’affidamento temporaneo alla ditta controinteressata del servizio di raccolta e trasporto RSU del Comune di Modica, nonché la condanna del Sindaco al risarcimento integrale del danno subito a causa dell'abusivo utilizzo, da parte di soggetto terzo e su disposizione dell’Amministrazione resistente, dell'attrezzatura di proprietà della ricorrente Impresa.

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare, sospendendo solamente in parte l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente con cui è stata disposta la requisizione in uso di beni strumentali all’espletamento del servizio di raccolta e trasporto RSU (attrezzatura di proprietà dell’impresa ricorrente), in quanto priva di un termine finale di efficacia, apparendo fondata la relativa censura sollevata in ricorso. Il TAR ha ritenuto che l’amministrazione dovrà rideterminarsi attraverso la correzione dell’impugnata ordinanza, o attraverso l’adozione di una nuova ordinanza emendata dal rilevato vizio.

 

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3 Marzo 2017 | By More

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – ESCLUSIONE PER MANCATA PRODUZIONE DELL’IMPEGNO BANCARIO DI COFINANZIAMENTO – TAR Catania, sez. IV, Ord. 27.2.2017, pres. Pennetti, rel. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 27.02.2017, n. 151

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI –  ESCLUSIONE PER MANCATA PRODUZIONE DELL’IMPEGNO BANCARIO DI COFINANZIAMENTO

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare delle note con cui Invitalia ha comunicato alle ricorrenti l’esito negativo della fase di ammissione del progetto presentato, condannandole in solido al pagamento delle spese della fase cautelare.

Il TAR ha ritenuto che ad un primo e sommario esame difetti il requisito del fumus boni iuris, in quanto: a) in relazione al progetto della prima impresa ricorrente, il provvedimento di esclusione appare giustificato dal fatto che la società proponente non avesse prodotto l’impegno bancario di cofinanziamento, né in allegato alla domanda, né dopo il ricevimento del preavviso di rigetto, omettendo altresì di dichiarare il possesso di tale necessario atto persino in questa sede processuale; b) il progetto della seconda società ricorrente appare legittimamente non ammesso, in applicazione dell’art. 14, co. 2, lett. b) del DM Sviluppo economico 9/12/2014, che contempla interventi di "ampliamento della capacità di un’unità produttiva “esistente”, carattere, quest’ultimo, che difetta nel caso in esame.

3 Marzo 2017 | By More

AVVOCATO – ESAMI AVVOCATO – PROVA SCRITTA – GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ A SOSTENERE LE PROVE ORALI Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 31.01.2017, Pres. Pennetti, Rel. Cumin

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 31.01.2017, n. 87 Pres. Pennetti Est. Cumin

Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – valutazione nel merito degli elaborati – impossibilità

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del verbale della 1^ Sottocommissione esaminatrice presso la Corte di Appello di Torino, del concorso per esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – sessione 2015; nonché del verbale della Commissione istituita presso la Corte di Appello di Catania, con il quale si dichiara la ricorrente non ammessa a sostenere la prova orale; Il TAR, pur considerando verosimile la fondatezza della censura relativa all’erronea ricorrezione dell’elaborato della ricorrente relativa all’atto giudiziario, ha, tuttavia, ritenuto che l’effettiva tutela delle ragioni della ricorrente non può avvenire senza una valutazione della correttezza del voto di 25/50, attribuito alla stessa per il parere di diritto penale, che però, secondo la delibazione sommaria propria della fase cautelare del giudizio amministrativo, non sembra poter essere effettuata dal Collegio senza sconfinare entro l’ambito della valutazione di merito dei singoli elaborati, preclusa invece al G.A. per prevalente giurisprudenza (cfr., ex plurimis e più di recente, T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sent. 2 novembre 2016, n. 10831).

11 Febbraio 2017 | By More