RSSCategory: Incarichi legali

LEGITTIMAZIONE DELLA CAMERA AMMINISTRATIVA E DIVIETO DEL PREZZO PIU’ BASSO PER GLI INCARICHI LEGALI – Tar Puglia 11.12.2017.

      TAR  Puglia, II, 11.12.2017, n. 1289, sentenza, pres. Serlenga, est. Colagrande.

18 Dicembre 2017 | By More

APPALTO SERVIZIO GIURIDICO-LEGALE DI UN COMUNE: illegittimo se l’oggetto è indeterminato ed il corrispettivo è esiguo – TAR Palermo, sez. III, Sentenza 23.1.2017, pres. est. Cogliani

TAR Palermo, sez. III, Sentenza 23.1.2017, n. 334, pres. est. Cogliani.

CONTRATTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – APPALTO SERVIZIO GIURIDICO-LEGALE DI UN COMUNE – PROCEDURA – Violazione legge professionale e regole procedure selettive – Illegittimità.

E’ illegittimo per violazione del decoro professionale e contemporaneamente dei principi di massima partecipazione e leale concorrenza nelle procedure selettive pubbliche l’appalto indetto da un Comune per l’affidamento del servizio giuridico-legale, stante l’indeterminatezza del contenuto delle prestazioni richieste al professionista e l’esiguità del compenso previsto. Da qui l’annullamento di tutti gli atti della procedura e la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Nota

Il TAR ha accolto il ricorso con il quale l’Ordine degli Avvocati di Palermo ha impugnato gli atti della procedura di affidamento del servizio giuridico-legale indetta dal Comune di Monreale, per la durata di 24 mesi.

Il TAR, dopo una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento (All. B D. Lgs n°163/2006, in quanto procedura antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016) ha ritenuto che la mancanza di determinazione dell’oggetto dell’incarico, oltre che l’esiguità del compenso previsto, sono elementi idonei non soltanto a ledere l’autonomia ed il decoro della professione forense, ma anche a comprimere la partecipazione alla procedura selettiva, alterandone in radice lo svolgimento in violazione delle regole della concorrenza e di buona amministrazione ex art. 97 Cost. Secondo il Tribunale, il previsto obbligo del professionista di portare a termine, oltre la scadenza del contratto, tutte le cause instaurate “sino all’esecutività della sentenza”, senza previsione di ulteriore compenso, comporta lo svolgimento di un servizio “senza una definizione temporale e sostanzialmente gratuito per un tempo indeterminato”. E ciò incide sulla stessa correttezza dell’attivazione “di una procedura di tipo comparativo, idonea a consentire, a tutti gli aventi diritto, di partecipare, in condizioni di parità ed uguaglianza, alla selezione per la scelta del miglior contraente”.

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7 Marzo 2017 | By More