RSSCategory: Abilitazione alla professione

ESAME DI STATO – PROVA ORALE – Obbligo di trattazione di tutte le materie e gli argomenti previsti – TAR Catania, IV, ord. 27.3.2017, pres. Pennetti, rel. Bruno

TAR Catania, IV, Ordinanza 27.3.2017, n. 220, pres. Pennetti, rel. Bruno.

PROFESSIONI E MESTIERI – ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA – ESAME DI STATO – Prova orale – Obbligo di completa trattazione delle materie ed argomenti previsti – Sussiste.

Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento emesso dalla Commissione giudicatrice per l’esame di stato di abilitazione alla professione di assistente sociale specialista, con cui il ricorrente, a seguito dell’espletamento della prova orale, è stato ritenuto non idoneo all’esercizio della professione di assistente sociale; nonché del verbale della stessa Commissione giudicatrice nel quale si dà atto dello svolgimento della prova orale e si pubblicano i relativi esiti, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio pari a 25/50 per la prova orale e, per l’effetto, non lo inserisce tra gli abilitati all’esercizio della professione, e nella parte in cui dispone la sostituzione di un componente della Commissione stessa.

 Il Collegio ha ritenuto che il ricorso appare, ad un primo esame, in parte fondato laddove il ricorrente lamenta che la prova orale dell’esame di abilitazione non si sia svolta attraverso la completa trattazione di tutte le materie e/o argomenti previsti; con il conseguente obbligo della Commissione di ripetere l’esame orale nel rispetto delle disposizioni che lo regolamentano.

28 Aprile 2017 | By More

L’IMMEDIATA CORREZIONE E CONTESTUALE PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI RENDE IRRILEVANTI LE MODALITA’ DI CUSTODIA – TAR Catania, sez. IV, 21.11.2016 n° 875

TAR Catania, sez. IV, 21.11.2016 n° 875, ord., pres. Pennetti, el. Savasta.

PROFESSIONI E MESTIERI – Esami abilitazione all’esercizio della professione – Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia – Custodia elaborati. 

La mancata adeguata custodia dei test, astrattamente suscettibile di essere positivamente valutata quale ragione di illegittimità, non determina la illegittimità della procedura concorsuale qualora l’esito della correzione sia stato immediatamente pubblicato e ciò risulti attestato dal pertinente verbale.

Nota:

Il Tar rigetta la domanda cautelare per la sospensione della graduatoria degli ammessi al corso per l’abilitazione alla professione di guida vulcanologica, indetto dal Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia ritenendo, in ordine al motivo concernente la mancata adeguata custodia degli elaborati (test), astrattamente suscettibile di essere positivamente valutato, che in concreto questi ultimi sono stati immediatamente corretti con pubblicazione dei risultati come si evince dal verbale della procedura, contenente la “tabella risultati correzione test”.

2 Dicembre 2016 | By More