Alessandro Navarra – Camera Amministrativa Siciliana https://www.cameraamministrativasiciliana.it Mon, 04 Mar 2024 15:29:09 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.18 https://www.cameraamministrativasiciliana.it/wp-content/uploads/cropped-logoalto-3-3-32x32.png Alessandro Navarra – Camera Amministrativa Siciliana https://www.cameraamministrativasiciliana.it 32 32 INFORMATIVA ANTIMAFIA INTERDITTIVA E’ LEGITTIMA QUALORA EMERGA UN CONTESTO AMBIENTALE DAL QUALE AFFIORINO EVENTUALI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 29.05.2017, Pres. Pennetti, Rel. Burzichelli https://www.cameraamministrativasiciliana.it/informativa-antimafia-interdittiva-non-e-meritevole-di-censura-linformativa-antimafia-interdittiva-qualora-emerga-un-contesto-ambientale-dal-quale-affiorino-eventuali-tenta/ Sat, 10 Jun 2017 09:12:00 +0000 Giurisprudenza]]> http://www.cameraamministrativasiciliana.it/?p=3000 TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 29.05.2017, n. 362

INFORMATIVA ANTIMAFIA INTERDITTIVA – SUFFICIENZA, AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’INFORMATIVA ANTIMAFIA INTERDITTIVA, DEL PRINCIPIO DI CONTIGUITA’ CON SOGGETTI CHE GRAVITANO ATTORNO ALLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI

Ai fini dell’adozione di una legittima informativa antimafia interdittiva, risulta sufficiente

un principio di contiguità con soggetti in qualche modo gravitanti nell’orbita di associazioni criminali quando, dalla pluralità di indagini di polizia, emergano elementi che depongono per la possibilità di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

Nota:

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare dell’informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura, nonché del decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, e la richiesta di condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Il Collegio ha ritenuto insussistente il prescritto requisito cautelare atteso che risulta sufficiente, ai fini dell’adozione di un’informativa antimafia interdittiva, un principio di contiguità con soggetti in qualche modo gravitanti nell’orbita di associazioni criminali. Al riguardo ha evidenziato che: a) al ricorrente è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nell’ambito dell’operazione di polizia denominata “Gamma Interferon”; b) l’operazione ha coinvolto numerosi soggetti, alcuni dei quali facenti parte di un’organizzazione criminale operante nel territorio dell’Ente Parco dei Nebrodi; c) l’operazione ha anche coinvolto soggetti, cui è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora e la custodia cautelare in carcere, già destinatari di informative antimafia interdittive; d) il ricorrente è stato deferito all’autorità giudiziaria in data 12 febbraio 2015 per diffusione di malattie degli animali e truffa aggravata in concorso con due veterinari che sono stati destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari e di quella della sospensione dell’esercizio del pubblico ufficio nell’ambito della menzionata operazione “Gamma Interferon”; e) in data 12 maggio il ricorrente è stato segnalato per i reati di truffa aggravata in concorso, falsità ideologica e altro. A giudizio del TAR emerge un contesto ambientale che depone per la possibilità di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, di talché non meritano di essere censurati i provvedimenti assunti dalle Amministrazioni intimate.

TAR CT, IV, Ord. 362/2017

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CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI DI STATO – CONTRIBUTI AGEA PER L’AGRICOLTURA – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 24.04.2017, Pres. Pennetti, Rel. Bruno https://www.cameraamministrativasiciliana.it/contributi-e-agevolazioni-di-stato-contributi-agea-per-lagricoltura-ordinanza-tar-catania-sez-iv-ord-24-04-2017-pres-pennetti-rel-bruno/ Wed, 24 May 2017 06:45:21 +0000 Giurisprudenza]]> http://www.cameraamministrativasiciliana.it/?p=2922

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 24.04.2017, n. 276, pres. Pennetti, rel. Bruno.

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI AGEA PER L’AGRICOLTURA – SOSPENSIONE CAUTELARE DEL PROVVEDIMENTO AGEA DI RIPETIZIONE DELLE SOMME E RIDETERMINAZIONE DELL’IMPORTO OGGETTO DEL CONTRIBUTO EROGATO

Il TAR ha accolto parzialmente l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento di accertamento definitivo del credito oggetto della comunicazione trasmessa da AGEA, con cui si riteneva che il ricorrente avesse creato artificiosamente le condizioni necessarie per l’ottenimento dei contributi delle domande uniche per le campagne 2014 e 2015 e si accertava, in applicazione del disposto dell’art. 30, del Reg. (CE) 73/2009, la sussistenza di un credito pari a € 41.085,06; nonché del provvedimento di richiesta delle somme indebitamente percepite, di cui alla comunicazione trasmessa da AGEA, con cui si intimava al ricorrente la restituzione della somma complessiva di € 41.204,49; nonché della nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, in esito alle indagini di P.G. eseguite nell’ambito del relativo procedimento, con cui si rilevava che sarebbero state create artificiosamente le condizioni necessarie per l’ottenimento dei contributi delle domande  nonché, del provvedimento con cui è stata disposta l’iscrizione del ricorrente nel registro dei debitori dell’AGEA.

Il TAR ha ritenuto che, ad un primo e sommario esame della vicenda, il ricorso appare in parte assistito dal prescritto requisito del “fumus” avuto riguardo all’esistenza di un contratto di affitto di alcuni fondi stipulato a vantaggio del ricorrente, prodotto nella documentazione del giudizio; Pertanto, la domanda cautelare è stata in parte accolta, attraverso la sospensione del provvedimento AGEA recante la richiesta di ripetizione delle somme percepite dal ricorrente, affinché la resistente Agenzia ridetermini l’importo da recuperare, tenendo conto del sopra menzionato contratto di affitto di fondi.

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INAMMISSIBILE L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DI MANTENIMENTO IN ESISTENZA DELL’IMMIBILE ABUSIVO SE NON SI È IMPUGNATA L’ACQUISIZIONE – L’ARTA E’ CHIAMATO A VIGILARE – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 24.04.2017, n. 281 Pres. Pennetti, Rel. Bruno https://www.cameraamministrativasiciliana.it/inammissibile-limpugnazione-della-delibera-di-mantenimento-in-esistenza-dellimmibile-abusivo-se-non-si-e-impugnata-lacquisizione-larta-e-chiamato/ Wed, 10 May 2017 10:51:30 +0000 Giurisprudenza]]> http://www.cameraamministrativasiciliana.it/?p=2918

TAR Catania, sez. IV, ordinanza 24.4.2017, n. 281, pres. Pennetti, est. Bruno.

EDILIZIA – SANZIONI – ACQUISIZIONE.

PROCESSO AMMINISTRATIVO – INTERESSE AL RICORSO – OMESSA IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE – CARENZA DI INTERESSE NEI CONFRONTI DEGLI ATTI SUCCESSIVI (DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA SUSSISTENZA DI INTERESSE PUBBLICO AL MANTENIMENTO IN ESISTENZA)

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della deliberazione con cui il Commissario ad acta (nominato appositamente dall’ARTA) ha statuito di non procedere alla demolizione dell’immobile, mantenendolo in esistenza per destinarlo ad usi pubblici. A giudizio del Collegio, il provvedimento impugnato (con il ricorso per motivi aggiunti) non costituisce atto di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, essendosi già verificato tale effetto precedentemente, come si evince dallo stesso provvedimento impugnato nel quale si menziona l’avvenuta notifica alla parte del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, nonché l’avvenuta trascrizione dell’acquisto del bene e dell’area di sedime nei registri immobiliari; Il provvedimento impugnato, in vero, non si rivela lesivo delle ragioni dei ricorrenti essendo indirizzato ad evitare la demolizione dell’immobile ed a mantenerlo in esistenza al fine di destinarlo ad usi pubblici di talchè i motivi aggiunti risultano inammissibili per carenza di interesse processuale perché l’effetto acquisitivo si è ormai definitivamente prodotto (senza tempestiva impugnazione).

Peculiare appare la trasmissione dell’ ordinanza all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Urbanistica – Servizio 5, quale amministrazione che aveva compulsato il procedimento di repressione dell’abuso attraverso la nomina di un Commissario ad acta, affinché la stessa possa vigilare sulla corretta applicazione dell’articolo 31, co. 5, del D.P.R. 380/2001 e sulla esecuzione di quanto disposto col provvedimento commissariale impugnato.

TAR Catania Ord. n. 281/2017

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ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ E CONCESSIONE EDILIZIA IMPLICTA – IL PAGAMENTO DEGLI ONERI (E NON SOLO) NE CONDIZIONA L’OPERATIVITÀ – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 24.04.2017, Pres. Pennetti, Rel. Burzichelli https://www.cameraamministrativasiciliana.it/accertamento-di-conformita-e-concessione-edilizia-implicta-il-pagamento-degli-oneri-e-non-solo-ne-condiziona-loperativita-ordinanza-tar-catania-sez-iv-ord-24-04-2017-pres/ Fri, 05 May 2017 15:52:27 +0000 Giurisprudenza]]> http://www.cameraamministrativasiciliana.it/?p=2920

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 24.04.2017, n. 279

EDILIZIA ED URBANISTICA – ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ EX ART. 14, CO. 2, L.R. 16/2016  – PAGAMENTO A TITOLO DI OBLAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN MISURA DOPPIA –  L’OMESSO PAGAMENTO  COMPORTA IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO

EDILIZIA ED URBANISTICA – SILENZIO ASSENSO  –  IL VERSAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI E LA PRODUZIONE DELLA PERIZIA GIURATA  COSTITUISCONO REQUISITI DI EFFICACIA DEL TITOLO EDILIZIO

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento emesso dall’Amministrazione comunale, rilevando  l’insussistenza del fumus boni juris, tenuto conto, che l’art. 14, secondo comma, della legge regionale n. 16/2016  subordina il rilascio del permesso in sanatoria al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia.

Il perfezionamento del titolo concessorio per silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 2, quinto comma, della legge regionale n. 17/1994, non comporta l’efficacia del medesimo costituendo i successivi adempimenti, di cui ai commi 6 e 7 (comunicazione di inizio lavori, versamento degli oneri concessori e deposito della perizia giurata che asseveri la conformità urbanistico-edilizia, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l’ammontare del contributo concessorio),  condizione di efficacia del medesimo.

TAR Catania, Ord. n. 279/2017

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ESAME DI STATO – PROVA ORALE – Obbligo di trattazione di tutte le materie e gli argomenti previsti – TAR Catania, IV, ord. 27.3.2017, pres. Pennetti, rel. Bruno https://www.cameraamministrativasiciliana.it/esame-di-stato-prova-orale-obbligo-di-trattazione-di-tutte-le-materie-e-gli-argomenti-previsti-tar-catania-iv-ord-27-3-2017-pres-pennetti-rel-bruno/ Fri, 28 Apr 2017 15:18:11 +0000 http://www.cameraamministrativasiciliana.it/?p=2903 TAR Catania, IV, Ordinanza 27.3.2017, n. 220, pres. Pennetti, rel. Bruno.

PROFESSIONI E MESTIERI – ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA – ESAME DI STATO – Prova orale – Obbligo di completa trattazione delle materie ed argomenti previsti – Sussiste.

Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento emesso dalla Commissione giudicatrice per l’esame di stato di abilitazione alla professione di assistente sociale specialista, con cui il ricorrente, a seguito dell’espletamento della prova orale, è stato ritenuto non idoneo all’esercizio della professione di assistente sociale; nonché del verbale della stessa Commissione giudicatrice nel quale si dà atto dello svolgimento della prova orale e si pubblicano i relativi esiti, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio pari a 25/50 per la prova orale e, per l’effetto, non lo inserisce tra gli abilitati all’esercizio della professione, e nella parte in cui dispone la sostituzione di un componente della Commissione stessa.

 Il Collegio ha ritenuto che il ricorso appare, ad un primo esame, in parte fondato laddove il ricorrente lamenta che la prova orale dell’esame di abilitazione non si sia svolta attraverso la completa trattazione di tutte le materie e/o argomenti previsti; con il conseguente obbligo della Commissione di ripetere l’esame orale nel rispetto delle disposizioni che lo regolamentano.

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CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE O LA DELOCALIZZAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI DISTRUTTE DA EVENTI CALAMITOSI – Ubicazione all’interno della zona interdetta all’abitazione – Insufficienza – TAR Catania, IV, ord. 23.3.2017, pres. Pennetti, rel. Burzichelli https://www.cameraamministrativasiciliana.it/contributi-per-la-ricostruzione-o-la-delocalizzazione-di-unita-immobiliari-distrutte-da-eventi-calamitosi-ubicazione-allinterno-della-zona-interdetta-allabitazione-insufficienza-tar/ Fri, 28 Apr 2017 15:17:35 +0000 http://www.cameraamministrativasiciliana.it/?p=2901 TAR Catania, IV, 23.3.2017, n. 221, pres. Pennetti, rel. Burzichelli

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – AIUTI DI STATO – CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE O LA DELOCALIZZAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI DISTRUTTE DA EVENTI CALAMITOSI – Ubicazione all’interno della zona interdetta all’abitazione – Insufficienza.

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione, condannando alla rifusione delle spese della fase cautelare, della disposizione del Dirigente Generale Capo del Dipartimento della Protezione Civile Regione Siciliana – Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio, nonché del del verbale della 1^ Commissione di Valutazione danni per l’erogazione dei contributi di cui agli artt. 3, comma 1, della O.P.C.M. 3825/2009, 7, comma 2, della O.P.C.M. n. 3865/2010 e 1 della O.C.D.P.C. n. 117/2013.

Il Collegio ha rilevato che l’art. 3, terzo comma, dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3825/2009, introdotto dall’art. 7 dalla successiva ordinanza n. 3865/2010, prevede un contributo per la ricostruzione o delocalizzazione ai proprietari di un’unità immobiliare distrutta che alla data dell’evento calamitoso fosse adibita ad abitazione considerata principale. L’immobile in questione, però, non appare essere stato danneggiato, pur trovandosi all’interno di una zona interessata da eventi franosi (ragione per cui l’immobile stesso è stato dichiarato inagibile). Invero, nell’ordinanza contingibile e urgente del 2012 si pone il divieto di dimora nei fabbricati all’interno della zona perimetrata senza distinguere, però, fra fabbricati danneggiati e non danneggiati. Inoltre, nelle ordinanze contingibili e urgenti dell’anno 2010 è stato disposto che gli interessati non possano utilizzare, per ragioni precauzionali, la loro abitazione, senza, però affermare che la loro abitazione sia stata danneggiata. Dalle perizie di stima e dai corredi fotografici risulta, infine, che l’immobile è in ottimo stato di conservazione, avuto riguardo, in particolare, al fatto che nella perizia di stima si afferma che “le pareti sono perfettamente intonacate sia all’esterno che all’interno”, che “gli impianti non presentano deterioramenti” e che “l’immobile si trova in perfetto stato”.

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RIFIUTI – SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU – SOSPENSIONE PARZIALE DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI REQUISIZIONE IN USO DI BENI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU – TAR Catania, sez. IV, ord. 27.2.2017, pres. Pennetti, rel. Bruno https://www.cameraamministrativasiciliana.it/rifiuti-servizio-di-raccolta-e-trasporto-rsu-sospensione-parziale-dellordinanza-contingibile-ed-urgente-di-requisizione-in-uso-di-beni-strumentali-allesercizio-de/ Fri, 03 Mar 2017 08:51:53 +0000 http://www.cameraamministrativasiciliana.it/?p=2733  

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 27.02.2017, n. 154

RIFIUTI – SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU – SOSPENSIONE PARZIALE DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI REQUISIZIONE IN USO DI BENI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU IN QUANTO PRIVA DI UN TERMINE FINALE DI EFFICACIA

La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente avente ad oggetto: “Servizio di raccolta e trasporto RSU. Divieto di rimozione dei cassonetti stradali adibiti alla raccolta differenziata di carta e cartone imballaggi in plastica, bidoni, cestini contenitori RUP e quant'altro attualmente dislocato sul territorio comunale per la raccolta dei rifiuti di proprietà di proprietà della ricorrente" ; nonché dell’ulteriore ordinanza sindacale con cui l’Amministrazione comunale ha disposto l’affidamento temporaneo alla ditta controinteressata del servizio di raccolta e trasporto RSU del Comune di Modica, nonché la condanna del Sindaco al risarcimento integrale del danno subito a causa dell'abusivo utilizzo, da parte di soggetto terzo e su disposizione dell’Amministrazione resistente, dell'attrezzatura di proprietà della ricorrente Impresa.

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare, sospendendo solamente in parte l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente con cui è stata disposta la requisizione in uso di beni strumentali all’espletamento del servizio di raccolta e trasporto RSU (attrezzatura di proprietà dell’impresa ricorrente), in quanto priva di un termine finale di efficacia, apparendo fondata la relativa censura sollevata in ricorso. Il TAR ha ritenuto che l’amministrazione dovrà rideterminarsi attraverso la correzione dell’impugnata ordinanza, o attraverso l’adozione di una nuova ordinanza emendata dal rilevato vizio.

 

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CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – ESCLUSIONE PER MANCATA PRODUZIONE DELL’IMPEGNO BANCARIO DI COFINANZIAMENTO – TAR Catania, sez. IV, Ord. 27.2.2017, pres. Pennetti, rel. Bruno https://www.cameraamministrativasiciliana.it/contributi-e-agevolazioni-esclusione-per-mancata-produzione-dellimpegno-bancario-di-cofinanziamento-tar-catania-sez-iv-ord-27-2-2017-pres-pennetti-rel-bruno/ Fri, 03 Mar 2017 08:48:34 +0000 http://www.cameraamministrativasiciliana.it/?p=2735 TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 27.02.2017, n. 151

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI –  ESCLUSIONE PER MANCATA PRODUZIONE DELL’IMPEGNO BANCARIO DI COFINANZIAMENTO

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare delle note con cui Invitalia ha comunicato alle ricorrenti l’esito negativo della fase di ammissione del progetto presentato, condannandole in solido al pagamento delle spese della fase cautelare.

Il TAR ha ritenuto che ad un primo e sommario esame difetti il requisito del fumus boni iuris, in quanto: a) in relazione al progetto della prima impresa ricorrente, il provvedimento di esclusione appare giustificato dal fatto che la società proponente non avesse prodotto l’impegno bancario di cofinanziamento, né in allegato alla domanda, né dopo il ricevimento del preavviso di rigetto, omettendo altresì di dichiarare il possesso di tale necessario atto persino in questa sede processuale; b) il progetto della seconda società ricorrente appare legittimamente non ammesso, in applicazione dell’art. 14, co. 2, lett. b) del DM Sviluppo economico 9/12/2014, che contempla interventi di "ampliamento della capacità di un’unità produttiva “esistente”, carattere, quest’ultimo, che difetta nel caso in esame.

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AVVOCATO – ESAMI AVVOCATO – PROVA SCRITTA – GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ A SOSTENERE LE PROVE ORALI Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 31.01.2017, Pres. Pennetti, Rel. Cumin https://www.cameraamministrativasiciliana.it/avvocato-esami-avvocato-prova-scritta-giudizio-di-non-idoneita-a-sostenere-le-prove-orali-ordinanza-tar-catania-sez-iv-ord-31-01-2017-pres-pennetti-rel-c/ Sat, 11 Feb 2017 18:18:18 +0000 http://www.cameraamministrativasiciliana.it/?p=2664 TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 31.01.2017, n. 87 Pres. Pennetti Est. Cumin

Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – valutazione nel merito degli elaborati – impossibilità

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del verbale della 1^ Sottocommissione esaminatrice presso la Corte di Appello di Torino, del concorso per esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – sessione 2015; nonché del verbale della Commissione istituita presso la Corte di Appello di Catania, con il quale si dichiara la ricorrente non ammessa a sostenere la prova orale; Il TAR, pur considerando verosimile la fondatezza della censura relativa all’erronea ricorrezione dell’elaborato della ricorrente relativa all’atto giudiziario, ha, tuttavia, ritenuto che l’effettiva tutela delle ragioni della ricorrente non può avvenire senza una valutazione della correttezza del voto di 25/50, attribuito alla stessa per il parere di diritto penale, che però, secondo la delibazione sommaria propria della fase cautelare del giudizio amministrativo, non sembra poter essere effettuata dal Collegio senza sconfinare entro l’ambito della valutazione di merito dei singoli elaborati, preclusa invece al G.A. per prevalente giurisprudenza (cfr., ex plurimis e più di recente, T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sent. 2 novembre 2016, n. 10831).

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AIUTI DI STATO, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – INIZIATIVE ANTIRACKET – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno https://www.cameraamministrativasiciliana.it/aiuti-di-stato-contributi-e-agevolazioni-iniziative-antiracket-ordinanza-tar-catania-sez-iv-ord-19-12-2016-pres-pennetti-rel-bruno/ Thu, 02 Feb 2017 14:05:43 +0000 http://www.cameraamministrativasiciliana.it/?p=2558 TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 986 – AIUTI DI STATO, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI – INIZIATIVE ANTIRACKET – MUTUO PER DANNI DA USURA.

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura con il quale è stato concesso al ricorrente un mutuo per danni da usura in misura pari ad € 54.216,33, in luogo di quello precedentemente quantificato in € 148.747,48.

Il TAR ha ritenuto che tutti gli atti interni al procedimento in esame, diversamente da quanto affermato nel ricorso per motivi aggiunti, sono stati trasmessi al ricorrente, a seguito di istanza di accesso agli atti amministrativi, come risulta dalla documentazione versata in giudizio dalla resistente, di guisa che il ricorrente si trova nella condizione di poter pienamente comprendere le ragioni che hanno portato alla determinazione del mutuo concessogli.

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