RSSCategory: a) C.g.a.

SOA – Unico sistema di qualificazione al disotto dei 20 ml. di euro –  Danni da omessa aggiudicazione – Criteri – CGA 21.12.2017, pres. Deodato, est. Simonetti.

26 Gennaio 2018 | By More

ESAMI AVVOCATO – Improcedibilità per iscrizione all’albo a seguito di ricorrezione – C.g.a. 22.12.2017, pres. Deodato, est. Barone.

13 Gennaio 2018 | By More

INTERDITTIVA – ALTRA IMPORTANTE SENTENZA DEL CGA – Non discrezionalità ma “valutazione tecnica”. Insufficienza dei meri sospetti.

13 Gennaio 2018 | By More

ESAMI AVVOCATO  – Sufficienza della valutazione numerica –  Superamento prove scritte in sede di ricorrezione: non determina improcedibilità  – C.g.a. 28.12.2017, pres. Deodato, est. Barone

4 Gennaio 2018 | By More

PENALI CONTRATTUALI – Obbligo di dichiarazione in gara ex art. 80, comma 5, d.lgv. 50/2016 – Sussistenza solo in caso di “non contestazione” o di “definitività” –  C.g.a. 28.12.2017, pres. Deodato, est. Gaviano.

4 Gennaio 2018 | By More

L’INTERDITTIVA E’ SOLO REQUISITO PER LA STIPULA E NON DI PARTECIPAZIONE? – CGA, 27.4.2017 n. 201, sentenza, pres. Deodato, est. Gaviano – Con nota dell’avv. Ignazio Scuderi

CGA, decisione 27.4.2017 n. 201, pres. Deodato, est. Gaviano

29 Giugno 2017 | By More

ESAMI AVVOCATO – per il CGA non basta il richiamo ai criteri di giudizio per integrare un’adeguata motivazione delle prove scritte- C.G.A. 16.12.2016, ord. pres. Zucchelli, rel. Barone

C.G.A. 16.12.2016, n. 794, ord. pres. Zucchelli, rel. Barone, riforma Tar Catania, IV, 744/2016

Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Mero richiamo della commissione ai criteri di giudizio – Insufficienza

Il Consiglio di Giustizia ha accolto l’appello cautelare avverso l’ordinanza di rigetto della quarta sezione del Tar Sicilia – Catania ritenendo che il riferimento operato dalla Commissione d’esami ai criteri di giudizio, per la sua genericità, non appare adeguato a fare ritenere superata la censura di assenza di motivazione del provvedimento negativodisponendo la rinnovazione della valutazione di merito. .

Nota

La quarta sezione del Tar Catania, in riferimento alla correzione degli elaborati di esame di abilitazione della professione di avvocato operata dalla Corte di Appello dell’Aquila per i candidati della Corte di Appello di Messina, aveva negato la tutelare cautelare ritenendo sufficiente la motivazione espressa per il tramite del mero rinvio ai criteri di giudizio.

Il Consiglio di Giustizia ha ritenuto l’inidoneità, ai fini della motivazione, del mero richiamo ai criteri di valutazione, accogliendo l’appello cautelare con contestuale ordine di ricorrezione degli elaborati giudicati insufficienti da parte di una nuova commissione, dettando le modalità concrete a garanzia dell’anonimato e dell’imparzialità.

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Per leggere i provvedimenti di primo e secondo grado cliccare sui links seguenti:

Tar CT ord. 744/2016

CGA ord 794/2016

31 Gennaio 2017 | By More

DURC – ESITO NON REGOLARE DELLA VERIFICA EFFETTUATA CON SISTEMA AVCPASS – Riesame – C.G.A. 21.10.2016 riforma Tar Palermo

C.G.A., ord., 21.10.2016, n. 662, pres. Simonetti, rel. Neri

Tar Palermo, ord.,  30.6.2016, n. 732, pres. Ferlisi, est. Cappellano

Contratti della P. A. – Regolarità contributiva – Situazione non regolare secondo il sistema AVCPass – Riesame ad opera della stazione appaltante con la collaborazione dell’ente preposto al rilascio del DURC – Possibilità

Il CGA ha accolto l’appello e, per l’effetto, la domanda cautelare proposta in primo grado per la sospensione della revoca dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto del servizio di accoglienza degli stranieri richiedenti asilo considerato che dall’atto di appello emergono profili sufficienti per accogliere l’impugnazione disponendo che la stazione appaltante, con la necessaria collaborazione dell’ente preposto al rilascio del DURC, provveda a riesaminare la regolarità della posizione contributiva alla luce delle doglianze avanzate con il ricorso.

Il Tar aveva respinto la domanda cautelare ritenuto che:

– la regolarità contributiva deve sussistere fin dalla presentazione dell’offerta e permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione;

– la verifica della regolarità contributiva dell’associazione interessata, effettuata in data 17.3.2016 tramite il sistema AVCPass – espressamente previsto nel bando (v. paragr. 19, pag. 12) – ha dato esito “non regolare”per i versamenti INPS, sicché la stazione appaltante non avrebbe potuto discostarsi da tali risultanze, né sindacarne il contenuto con riferimento ad eventuali richieste di regolarizzazione, incidenti esclusivamente sul rapporto tra l’impresa e l’Ente previdenziale (v. recentissime Adunanze Plenarie nn. 5 e 6 del 2016).

Nota.

Come stabilito dall’art. 216 del D.Lgs n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la Banca Dati AVCPass, istituita presso ANAC, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanare in relazione alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici  prevista dall’art.81 del D.Lgs n. 50/2016.

Il nuovo sistema AVCpass, come sancito dall’art. 2 della Delibera 157 del 17.2.2016, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice (dal sito dell’ANAC).

Secondo Cons. Stato (Ad. Plen.), 29.2.2016, citata dal Tar, “in materia di gare d’appalto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, l’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva”.

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Per leggere i provvedimenti chiccare sui seguenti link

Notaio a Catania

CGA ord. 662-2016

Tar PA ord. 732-2016

8 Dicembre 2016 | By More

ILLECITO PAESAGGISTICO – PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE DI CUI ALL’ART. 167 D.LGV. – CGA 21.11.2016 riforma Tar Catania che si era richiamato ad altro precedente dello stesso CGA.

C.G.A. 21.11.2016, n. 733, pres. Simonetti, est. Barone

Ambiente – Illecito paesaggistico – Sanzione ex art. 167 d.lgs. n. 42/04 – Prescrizione quinquennale – Dies a quo – Data rilascio concessione in sanatoria.

Il CGA ha accolto l’appello e, per l’effetto, la domanda cautelare proposta in primo grado per la sospensione del d.d.s. di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 d.lgs. n. 42/04 considerati i precedenti arresti dello stesso Collegio, che individuano il momento da cui comincia a decorrere la prescrizione in quello di rilascio della concessione (CGA 123/14).

Il Tar aveva invece respinto la domanda cautelare non ritenendo intervenuta la prescrizione in ragione della natura permanente dell’illecito che cessa soltanto con il pagamento della sanzione (CGA 143/14).

Nota.

Art. 167 comma 5 d.lgs. n. 42/04: “Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1…”

Si registrano due distinti orientamenti del CGA in tema di prescrizione:

1) Il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere dalla data di rilascio della “concessione edilizia in sanatoria, la quale appunto rimuove ogni ragione di incompatibilità dell’opera con gli assetti urbanistici e territoriali e fa venir meno dunque la permanente illiceità che l’accompagnava dall’atto della sua realizzazione” (C.G.A. 13.3.2014, n. 123, sent. pres. De Lipsis, est. Corbino)

2) “il potere di applicare le sanzioni previste dall'art. 167 D. l. vo n. 42 del 2004, compresa quella pecuniaria, per costruzione edilizia realizzata senza nulla-osta in zona soggetta a vincolo paesistico è esercitabile finché perdura l'illecito, che ha natura permanente e cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata” (C.G.A. 19.3.2014, n. 143 – pres. ff. ed est. Anastasi)

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Per leggere i provvedimenti richiamati cliccare sui seguenti link:

CGA ord. 733/2016

Tar CT ord. 703/2016

CGA 123-2014

CGA 143-2014

 

7 Dicembre 2016 | By More

BUTTAFUORI – IL CGA RIFORMA LE ORDINANZE CAUTELARI DEL TAR IN MATERIA DI ISCRIZIONE NELL’APPOSITO ELENCO – CGA n. 617 e 479 del 2016 – Pres. Zucchelli – Rel. Barone

CGA, sez. giurisdizionale, Ordinanze 15.09.2016, n.617 e 08.07.2016, n.479 – Pres. Zucchelli, Rel. Barone

Ordine pubblico e sicurezza Pubblica – Iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo – Buttafuori

 

Il CGA ha riformato le ordinanze del TAR Catania, sez. IV, n. 454/2016 e n.312/2016, con cui erano state respinte le istanze volte ad ottenere l’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo ai sensi del D.M. 6.10.2009 (Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi), in quanto i provvedimenti impugnati in primo grado non sono sufficientemente motivati e sono lesivi del diritto al lavoro degli appellanti.

Note

1) Il CGA ha accolto gli appelli cautelari e per l’effetto, in riforma delle ordinanze del TAR Catania impugnate, ha accolto le istanze in primo grado. Il CGA ha ritenuto che i provvedimenti impugnati in primo grado non sono adeguatamente motivati e che, comunque, sono contraddetti dall’ampia giurisprudenza richiamata dagli appellanti.  Il CGA ha considerato, altresì, che il provvedimento impugnato in primo grado incide sul diritto al lavoro degli appellanti, pertanto dovrebbe essere fornito di una puntuale e convincente motivazione.

2) A suo tempo è stata pubblicata in questo sito l’ordinanza del TAR Catania, sez. IV, 21.4.2016, n. 312, ora riformata dal CGA, la quale aveva ritenuto che le censure articolate in ricorso apparivano inidonee a sconfessare il giudizio tecnico/discrezionale formulato dall’amministrazione procedente.

6 Dicembre 2016 | By More