RSSCategory: Circolazione stradale

CIRCOLAZIONE STRADALE – RITIRO DELLA PATENTE PER GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOOL E/O IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – CONSEGUIMENTO DEL NUOVO DOCUMENTO DI GUIDA DECORSI TRE ANNI DALLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL REATO – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 19.12.2016, Pres. Pennetti, Rel. Bruno

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 19.12.2016, n. 988 – CIRCOLAZIONE STRADALE – CODICE DELLA STRADA – DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE – RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA – GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI ALCOOL E IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – CONSEGUIMENTO DEL NUOVO DOCUMENTO DI GUIDA DECORSI TRE ANNI DALLA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DEL REATO.

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento prefettizio nella parte in cui stabilisce che il ricorrente potrà conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dalla definitività della sentenza; nonché del provvedimento prefettizio con cui è stata negata l’autorizzazione al rilascio di un nuovo documento di guida; Il TAR ha ritenuto di non poter concedere l’invocata misura cautelare, dovendosi condividere l’orientamento giurisprudenziale che, riformando anche la pronuncia indicata in ricorso, ha affermato che “Quando la revoca della patente di guida è disposta per violazione delle norme del Codice della strada che sanzionano la guida sotto l'influenza dell'alcool (artt. 186 e 186-bis) e quella in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187), è possibile conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato” (C.d.S., III, 2416/2016).

2 Febbraio 2017 | By More

IMMEDIATA LESIVITA’ DEL REGOLAMENTO SU OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE nella parte in cui prevede la decadenza automatica delle concessioni precedentemente rilasciate. Ordinanza del C.G.A. 17 marzo 2016, pres. Zucchelli, est. Simonetti

 Ordinanza del C.G.A. 17 marzo 2016,  pres. Zucchelli, est. Simonetti

Enti locali – regolamento comunale – ipotesi di immediata lesività.

Il C.G.A. ha sospeso l'esecutività della sentenza della Prima Sezione del Tar Palermo n.118/2016, concernente l’approvazione del nuovo regolamento comunale per occupazione di spazi ed aree pubbliche ed applicazione della relativa tassa, avendo ritenuto che, pur trattandosi di un regolamento la cui immediata lesività sul piano generale sarebbe revocabile in dubbio in assenza di atti applicativi qui non impugnati, contraddice tale premessa generale la circostanza che il regolamento impugnato rechi una disciplina transitoria, all’art. 38, che si può tradurre in una decadenza automatica delle singole concessioni precedentemente rilasciate, quantunque non ancora scadute; il C.G.A., quindi, ha concluso che, limitatamente a questa parte del regolamento, le censure dei ricorrenti, laddove ne contestano la retroattività degli effetti immediatamente caducanti, presentino apprezzabili elementi di fondatezza, in termini di ragionevolezza e di lesione del principio dell’affidamento.

10 Maggio 2016 | By More