RSSCategory: Fatti pregressi

INTERDITTIVA – ALTRA IMPORTANTE SENTENZA DEL CGA – Non discrezionalità ma “valutazione tecnica”. Insufficienza dei meri sospetti.

13 Gennaio 2018 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA – VALUTAZIONE DEI FATTI PREGRESSI – CGA 18.2.2016 n.44

C.G.A. – sentenza – 18.2.2016, N. 44

Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia – Valutazione fatti pregressi – Possibilità – Sussiste

Nella sentenza in esame gli appellanti invocano la sostanziale elusione da parte dell’Amministrazione delle decisioni cautelari con le quali lo stesso CGA (ord. 627/2013) aveva ritenuto gli elementi posti a fondamento della interdittiva originariamente adottati inidonei a supportarne il contenuto.

Si contesta infatti che l’Amministrazione avrebbe emesso la interdittiva ultima, senza un vero riesame dei fatti e soprattutto introducendo nuove circostanze di fatto, note all’Amministrazione, che, in quanto anteriori alla prima interdittiva, avrebbero dovuto essere vagliate, in sede istruttoria, già all’epoca.

Il Consiglio ha osservato che qualora in sede di appello cautelare il giudice d’appello segnali il venir meno dei provvedimenti restrittivi emessi a carico dei soggetti “inquinanti”, tale indicazione non può essere intesa come un limite all’acquisizione e considerazione di eventuali ulteriori elementi indiziari nei riguardi dei soci dell’impresa, tanto successivi quanto antecedenti. Sicché il fatto che l’Amministrazione – in sede di riesame – abbia ritenuto di dare rilievo a fatti pregressi, ritenuti rilevanti a seguito dell’approfondimento operato e in ragione del nuovo quadro attualizzato che essa ha ritenuto di ricostruire non esclude di principio la possibilità di una nuova interdittiva e non può essere invocato perciò come consumata violazione del giudicato cautelare.

12 Maggio 2016 | By More

INFORMATIVA ANTIMAFIA: QUADRO INDIZIARIO SUPERATO AL MOMENTO DELL’ADOZIONE – TAR Catania, 10.3.2016 n.761

Tribunale Amministrativo di Catania, 10.3.2016 n.761.

Ordine pubblico e sicurezza pubblica – Informativa antimafia.

Il Tribunale Amministrativo di Catania, ha chiarito che l’informativa prefettizia nella specie impugnata, valorizza un complessivo quadro indiziario che già al momento della sua adozione era stato ritenuto completamente superato dagli accertamenti effettuati dai competenti organi della giurisdizione ordinaria.

Se pertanto le ragioni in certo senso “emergenziali” alla base del provvedimento impugnato potevano giustificarne la validità, queste sono venute meno a seguito di un decreto di dissequestro del Tribunale Penale, posto che l’accertamento contenuto nel menzionato decreto di dissequestro era tale da rappresentare un’ipotesi di sopravvenienza di fattori dissonanti, i quali, a pena altrimenti dell’illegittimità dell’interdittiva antimafia eventualmente adottata, obbliga la competente Autorità di P.S. a porre in essere approfondimenti istruttori e, comunque, ad una ponderazione più attenta del residuo quadro indiziario a disposizione, al fine di confermarne (con adeguata esternazione) o meno la valenza ai fini antimafia (1).

(1) T.A.R. Campania -Napoli, sez. I, sent. 23 ottobre 2013, n. 4674.

12 Maggio 2016 | By More