RSSCategory: Avvocato

ESAMI AVVOCATO – Improcedibilità per iscrizione all’albo a seguito di ricorrezione – C.g.a. 22.12.2017, pres. Deodato, est. Barone.

13 Gennaio 2018 | By More

ESAMI AVVOCATO  – Sufficienza della valutazione numerica –  Superamento prove scritte in sede di ricorrezione: non determina improcedibilità  – C.g.a. 28.12.2017, pres. Deodato, est. Barone

4 Gennaio 2018 | By More

ESAMI AVVOCATO – SUPERAMENTO PROVE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE – Conseguenze processuali – Tar Catania, 15.12.2017, sentenza, pres. Burzichelli, est. Bruno

Confronta altri precedenti alla voce “Professioni e mestieri – Avvocati

22 Dicembre 2017 | By More

ESAMI AVVOCATO – Commissione a “geometria variabile” – Tar Catania 15.12.2017, sentenza, pres. Bruno, est. Cumin

Confronta altra giurisprudenza alla voce “Professioni e mestieri –  Avvocato

21 Dicembre 2017 | By More

Protocollo d’intesa tra CNF ed UNAA su eventi formativi forensi

10 Maggio 2017 | By More

AVVOCATO – ESAMI AVVOCATO – PROVA SCRITTA – GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ A SOSTENERE LE PROVE ORALI Ordinanza TAR Catania, sez. IV, Ord. 31.01.2017, Pres. Pennetti, Rel. Cumin

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 31.01.2017, n. 87 Pres. Pennetti Est. Cumin

Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – valutazione nel merito degli elaborati – impossibilità

Il TAR ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del verbale della 1^ Sottocommissione esaminatrice presso la Corte di Appello di Torino, del concorso per esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato – sessione 2015; nonché del verbale della Commissione istituita presso la Corte di Appello di Catania, con il quale si dichiara la ricorrente non ammessa a sostenere la prova orale; Il TAR, pur considerando verosimile la fondatezza della censura relativa all’erronea ricorrezione dell’elaborato della ricorrente relativa all’atto giudiziario, ha, tuttavia, ritenuto che l’effettiva tutela delle ragioni della ricorrente non può avvenire senza una valutazione della correttezza del voto di 25/50, attribuito alla stessa per il parere di diritto penale, che però, secondo la delibazione sommaria propria della fase cautelare del giudizio amministrativo, non sembra poter essere effettuata dal Collegio senza sconfinare entro l’ambito della valutazione di merito dei singoli elaborati, preclusa invece al G.A. per prevalente giurisprudenza (cfr., ex plurimis e più di recente, T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sent. 2 novembre 2016, n. 10831).

11 Febbraio 2017 | By More

ESAMI AVVOCATO – per il CGA non basta il richiamo ai criteri di giudizio per integrare un’adeguata motivazione delle prove scritte- C.G.A. 16.12.2016, ord. pres. Zucchelli, rel. Barone

C.G.A. 16.12.2016, n. 794, ord. pres. Zucchelli, rel. Barone, riforma Tar Catania, IV, 744/2016

Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Mero richiamo della commissione ai criteri di giudizio – Insufficienza

Il Consiglio di Giustizia ha accolto l’appello cautelare avverso l’ordinanza di rigetto della quarta sezione del Tar Sicilia – Catania ritenendo che il riferimento operato dalla Commissione d’esami ai criteri di giudizio, per la sua genericità, non appare adeguato a fare ritenere superata la censura di assenza di motivazione del provvedimento negativodisponendo la rinnovazione della valutazione di merito. .

Nota

La quarta sezione del Tar Catania, in riferimento alla correzione degli elaborati di esame di abilitazione della professione di avvocato operata dalla Corte di Appello dell’Aquila per i candidati della Corte di Appello di Messina, aveva negato la tutelare cautelare ritenendo sufficiente la motivazione espressa per il tramite del mero rinvio ai criteri di giudizio.

Il Consiglio di Giustizia ha ritenuto l’inidoneità, ai fini della motivazione, del mero richiamo ai criteri di valutazione, accogliendo l’appello cautelare con contestuale ordine di ricorrezione degli elaborati giudicati insufficienti da parte di una nuova commissione, dettando le modalità concrete a garanzia dell’anonimato e dell’imparzialità.

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Per leggere i provvedimenti di primo e secondo grado cliccare sui links seguenti:

Tar CT ord. 744/2016

CGA ord 794/2016

31 Gennaio 2017 | By More

IL C.G.A. RIBADISCE – IN SEDE DI APPELLO CAUTELARE – L’INSUFFICIENZA DEL SOLO VOTO NUMERICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO ord. 21.11.2016, pres. Simonetti, est. Corbino

C.G.A. – ord. 21.11.2016, n. 702,  pres. Simonetti, est. Corbino

Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Voto numerico – Insufficienza

Il Consiglio di Giustizia ha accolto l’appello cautelare e disposto la ricorrezione degli elaborati da parte di una nuova commissione ritenendo sussistente il fumus con particolare riferimento all’adozione dei criteri di valutazione adottati (con speciale riguardo al profilo della motivazione affidata al solo voto numerico).

Nota

Il Consiglio ha, quindi, disposto la ricorrezione degli elaborati giudicati insufficienti da parte di una nuova commissione dettando le modalità concrete a garanzia dell’anonimato e dell’imparzialità.

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CGA ord 702-2016

23 Novembre 2016 | By More

IL C.G.A. LASCIA INTENDERE UNA POSSIBILE REMISSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA SULLA QUESTIONE DELLA SUFFICIENZA DEL SOLO VOTO NUMERICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO CGA, ord. 21.11.2016, pres. Simonetti, est. Corbino

CGA, ord. 21.11.2016, n. 729, pres.Simonetti, est. Corbino  

Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Voto numerico – Non univocità della giurisprudenza in materia – Accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai soli fini della sollecita trattazione nel merito – Possibile deferimento della questione all’Adunanza Plenaria

IL CGA ritenuto che – in considerazione della non univocità sul punto della giurisprudenza, con particolare riferimento alla più recente del Consiglio di Stato e alla conforme meno recente di questo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa – la questione merita approfondimento tempestivo, anche ai fini di un’eventuale remissione della medesima all’Adunanza Plenaria, accoglie l’istanza cautelare ai fini di un sollecito esame nel merito, fissando per la trattazione l’udienza di Gennaio 2017.

Nota

Investito dell’esame dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una delle numerose sentenze in forma semplificate del Tar Catania, sezione IV – di accoglimento dei ricorsi dei candidati all’esame di Avvocato per ragioni di insufficienza del solo punteggio numerico – il CGA ha ritenuto di tutelare il periculum paventato dal Ministero appellante mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10°, CPA, in previsione di una possibile remissione all’Adunanza Plenaria per comporre il contrasto giurisprudenziale.

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CGAord729-2016

23 Novembre 2016 | By More

ANCHE IL C.G.A. RITIENE INSUFFICIENTE IL SOLO VOTO NUMERICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO- ord. 21.10.2016, pres. Simonetti, est. Corbino

C.G.A., ord. 21.10.2016 n. 668, pres. Simonetti, est. Corbino

Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Motivazione – Voto numerico – Insufficienza

Professioni e mestieri – Avvocati – Esami di Stato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Composizione commissione – Illegittimità

Il Consiglio di Giustizia ha accolto l’appello cautelare e disposto la ricorrezione degli elaborati da parte di una nuova commissione ritenendo sussistente il fumus con particolare riferimento sia alla composizione della commissione, sia all’adozione dei criteri di valutazione adottati (con speciale riguardo al profilo della motivazione affidata al solo voto numerico.

Il Consiglio ha, quindi, disposto la ricorrezione degli elaborati giudicati insufficienti da parte di una nuova commissione dettando le modalità concrete a garanzia dell’anonimato e dell’imparzialità.

Nota:

Nello specifico il CGA ha statuito che  i compiti da riesaminare (in fotocopia nella quale saranno resi illeggibili segni e giudizi eventualmente presenti) saranno fatti pervenire a due nuove diverse commissioni in due rispettivi plichi (uno per tipologia di compito), in ciascuno dei quali andranno inseriti il compito da rivalutare del candidato in questione accompagnato da 4 ulteriori compiti, nei quali siano stati resi illeggibili eventuali segni e giudizi in essi apportati. Di tali 4 compiti, 2 saranno estratti a sorte tra quelli giudicati sufficienti (con voto perciò di almeno 30) e 2 estratti a sorte tra quelli giudicati con votazione insufficiente. La commissione esprimerà sui 5 compiti inclusi in ciascun plico il proprio motivato giudizio di sufficienza/insufficienza.

16 Novembre 2016 | By More