Author Archive: Antonino Mirone

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PER I GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA SI PAGA IL CONTRIBUTO DIMEDIATO – Commissione tributaria provinciale di Brescia, sez. I, sentenza 18.5.2016, n. 406, pres. Macca, rel. Belotti.

3 Giugno 2017 | By More

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – Sentenze dell’a.g.o. per le quali non è stata pagata l’imposta di registro – Decreto del Presidente della Corte d’appello di Catania Meliadò 1.6.2017.

2 Giugno 2017 | By More

PUO’ PRESUMERSI IL GIUDICATO PER MANCATA CONTESTAZIONE? Tar Catania, I, 29.3.2017, n. 678, sentenza, pres. est. Vinciguerra.

1 Giugno 2017 | By More

IL DIRETTIVO 2017-2019

Il 30 marzo si è tenuta l'assemblea dei Soci, a conclusione della quale si è proceduto alle votazioni dei componenti del Consiglio direttivo per il biennio 2017-2019.


Sono risultati eletti

  • Alessandro ARCIFA
  • Nicolò D’ALESSANDRO
  • Giampiero DE LUCA
  • Francesco FICHERA
  • Felice GIUFFRÈ
  • Cristina GULISANO
  • Giovanni MANDOLFO
  • Edoardo NIGRA
  • Francesco STORNELLO
1 Aprile 2017 | By More

RICONOSCIBILITA’ DELL’ERRORE SCUSABILE NELLA PRIMA FASE DI APPLICAZIONE DEL PAT – Tar Roma, III bis, ord., 8.3.2017, pres. Savoia, est. Pisano.

Tar Roma, III bis, ord., 8.3.2017, n. 3231, pres. Savoia, est. Pisano.

PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – DEPOSITO DEL RICORSO IN FORMATO NON CONFORME  – ERRORE SCUSABILE – E’ CONCEDIBILE.

Ai sensi dell’art. 37 c.p.a., secondo il quale il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, può essere consentita la regolarizzazione in un caso in cui il deposito dell’atto introduttivo del giudizio è stato effettuato in un formato diverso da quello ammesso ai sensi dell’art. 12 delle specifiche tecniche allegate al DPCM n.40, in mancanza di espressa sanzione stabilita dal legislatore, analogamente a quanto ritenuto in casi analoghi dalla più recente giurisprudenza civile (v. Tribunale, Milano, sez. IX civile, sentenza 03/02/2016 n. 1432), onerando parte ricorrente del deposito di copia informatica dell’originale cartaceo, in formato PDF sottoscritto con firma digitale (seppure è evidente che nel caso in esame la firma digitale verrà apposta ex post).

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Nota

1) Per leggere il provvedimento cliccare sul seguente link: Tar Roma 3231/2017.

2) Contra: Tar Catania, III, sent. 13.3.2017, n. 499. Conforme: Tar Napoli, IV, sent. 13.2.2017 n. 892.

3) Il Tar ha rilevato:

– che il ricorso è stato depositato in data 4 gennaio 2017, successivamente all’entrata in vigore del PAT, mediante sottoscrizione con firma digitale del Modulo di deposito ricorso, secondo quanto prescritto dall’art.6, comma 5, dell’All.A al D.P.C.M. n.40/2016, che espressamente prevede che “la firma digitale PADES si intende estesa a tutti i documenti contenuti” (nel Modulo n.d.r);

che tale locuzione (sia per la ratio del PAT, sia per l’espresso riferimento dell’art.6, comma 4, dell’All.A al D.P.C.M. n.40/2016 al “ricorso”, sia per l’ovvia considerazione che i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore, ma al più autenticati),deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati al Modulo, che ove non sottoscritti ex ante dovranno ritenersi firmati al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito, (secondo quanto riscontrabile tramite il software Adobe);

– che tuttavia, nel caso in esame, in cui il difensore ha depositato in giudizio la copia informatica di un ricorso analogico sottoscritto con firma autografa (sebbene priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico notificato prevista dall’art.136, comma 2, bis c.p.a.), la tempestività della sottoscrizione dell’atto e la sua validità giuridica, unitamente a quella della documentazione allegata, non sono in discussione;

– che, infatti, la copia informatica di documento analogico, ove priva di autenticazione, ai sensi dell’art.22 comma 3 del CAD, espressamente applicabile al PAT per effetto dell’art.2 comma 6, del CAD come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 – ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto se la conformità all’originale non è espressamente disconosciuta e, secondo la giurisprudenza formatasi con riferimento alle tradizionali riproduzioni fotografiche “cartacee” disciplinate dagli artt. 2712 e 2719 c.c. (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2001, n. 11445)”, di cui la copia informatica costituisce la versione “moderna”, in mancanza di disconoscimento, non è consentito al Giudice contestare, oltre al valore giuridico dell’atto di parte, la provenienza della sottoscrizione;

– che, quindi, nella fattispecie in esame non viene in considerazione un problema di nullità dell’atto per mancanza di sottoscrizione, ma la diversa questione circa l’ammissibilità o meno del deposito dell’atto di parte in formato non consentito dalle regole tecniche (e, segnatamente, dall’art.12, comma 1, lett.a) del d.P.C.M. n.40/2016).

 

20 Marzo 2017 | By More

RICONOSCIBILITA’ DELL’ERRORE SCUSABILE NELLA PRIMA FASE DI APPLICAZIONE DEL PAT – Tar Napoli, IV ,13.2.2017, sent., pres . est. Pappalardo.

Tar Napoli, IV ,13.2.2017 n. 892, sent. pres . est. Pappalardo.

PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – “IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL PAT”  – ERRORE SCUSABILE – E’ CONCEDIBILE.

In sede di prima applicazione del PAT e tenuto conto che il ricorso è stato legittimamente formato in analogico, ex art. 37 c.p.a., si può concedere il beneficio dell’errore scusabile nel caso in cui gli atti depositati digitalmente non risultino sottoscritti con firma digitale.

In particolare sia il ricorso che la domanda di fissazione udienza difettano dell’attestazione di conformità all’originale analogico ex articolo 22 Cad , debitamente munita di firma digitale; qualora non già depositata, anche l’attestazione di conformità della procura e delle notifiche  avrebbe dovuto essere munita della medesima attestazione.

Le menzionate formalità sono essenziali ai fini della validità e certezza della riferibilità dell’atto processuale al difensore.

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Note.

1) Per leggere il provvedimento cliccare sul seguente link: Tar Napoli 892/2017, sent.

2) Conforme Tar Roma, III bis, ord., 8.3.2017, n. 3231. Contra Tar Catania, III, sent. 13.3.2017, n. 499.

Il TAR partenopeo ha concesso ad entrambe le parti -ricorrente ed avvocatura erariale- ugualmente inadempienti alle prescrizioni del PAT un termine perentorio per la regolarizzazione rinviando a successiva camera di consiglio. Entrambe le parti hanno regolarizzato la loro costituzione nei termini ed il giudizio è proseguito.

20 Marzo 2017 | By More

EFFICIENZA DEL PROCESSO O TRAPPOLE PROCESSUALI? Tar Catania, III, sent. 13.3.2017, pres. Savasta, est. Boscarino.

Tar Catania, III, sent. 13.3.2017, n. 499, pres. Savasta, est. Boscarino.

PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT –  DIFFERIMENTO DELLA DISCUSSIONE PER CONSENTIRE IL DEPOSITO DELLA COPIA D’OBBLIGO – IMPOSSIBILITA’ SE LA RICHIESTA E’ FORMULATA IN MATERIA DI RITO SPECIALE E ANCOR PIU’  DALLA PARTE INADEMPIENTE

PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT –  "DIFFICOLTA'” OPERATIVE CONNESSE ALL'AVVIO" – NON SUSSISTONO (ANCHE IN RAGIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELLE “ISTRUZIONI AD USO DEGLI AVVOCATI”) – ERRORE SCUSABILE – NON SPETTA.

Va disattesa la richiesta di differimento della trattazione del ricorso avanzata da parte ricorrente, con opposizione delle altre parti, volta a consentire il deposito di “almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”, specie in relazione a giudizi governati dal rito speciale ed ancor più se formulata dalla parte inadempiente.

Non spetta il beneficio dell'errore scusabile alla parte ricorrente che, avendo notificato il ricorso in formato cartaceo nel 2016 e proceduto all'iscrizione a ruolo nel 2017, non abbia depositato il ricorso nella forma di documento informatico, ma essendosi avvalsa della facoltà di depositare una copia informatica per immagine del ricorso in formato analogico, ha omesso la prescritta dichiarazione di conformità all’originale, senza che alla predetta copia del ricorso risulti allegata una procura alle liti che possa ritenersi valida secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 3, D.P.C.M. cit., essendo priva di alcuna dichiarazione di asseverazione. Infatti la richiamata difformità dallo schema legale (che prevede il deposito di copia informatica degli atti di parte munita di dichiarazione di conformità quale modalità alternativa, anche a regime, individuata dalla richiamata normativa, procedure queste, oltre che chiaramente normate dalle disposizioni sopra indicate, altresì esplicitate nelle “Istruzioni ad uso degli avvocati” pubblicate nel sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa) non risulta riconducibile ad eventuali difficoltà operative connesse all'avvio del processo amministrativo telematico. Infatti la normativa relativa all’asseverazione trae origine, per l’espresso richiamo sopra evidenziato, dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da disposizione, quindi, invero datata.

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Note.

1) Per leggere la sentenza cliccare sul seguent link: Tar Catania, sent. 499/2017

2) Contra : Tar Napoli, IV, sent. 13.2.2017 n. 892; Tar Roma, III bis, ord., 8.3.2017, n. 3231.

3) L'art. 22, comma 2, d.lgv. 82/2005, sotto la rubrica "Copie informatiche di documenti analogici", recita: "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71".

4) La sentenza del Tar che si annota e l'ordinanza del Cons. St. 880/2017, già inserita nel sito, dimostrano quanto sia difficile pervenire ad un punto di equilibrio in tema di ripartizione di oneri e rischi connessi al guado epocale dal cartaceo al digitale:

  • per il Tar il deposito con il nuovo strumento degli atti del giudizio è tanto semplice da non giustificare, nemmeno per il primissimo periodo, la concessione dell'errore scusabile all'avvocato che è incorso in errore (l'errore "non risulta riconducibile ad eventuali difficoltà operative connesse all'avvio del processo amministrativo telematico");
  • per il Consiglio di Stato addirittura la semplice lettura a video degli atti è tanto ONEROSA ("il precetto è finalizzato a consentire una più agevole lettura degli atti processuali") che almeno per tutto il 2017 è giusto che la mancanza delle "copie di cortesia" determini l'arresto del giudizio a tempo indeterminato. Sempre e comunque. Anche se l'istanza da esaminare è di due pagine o la domanda di giustizia è improcrastinabile.
  1. M.

 

20 Marzo 2017 | By More

PAT – MANCATA PRODUZIONE DELLA “COPIA D’OBBLIGO” – ARRESTO DEL PROCESSO – SENZA SE E SENZA MA- LE COPIE DI CORTESIA SONO GRADITE – Cons. St., VI, ord. 3.3.2017 n. 919

Cons. St., VI, ord. 3.3.2017, n. 919, pres. est. De Francesco.

1. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO E COPIE DI CORTESIA

2. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO – Omesso deposito – Conseguenze – Individuazione della sanzione – Arresto del processo.

3. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO – Omesso deposito – Conseguenze – Effetto estintivo della misura cautelare presidenziale.

4. PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – COPIE D’OBBLIGO – Omesso deposito parti diverse dal ricorrente – Irrilevanza sulla trattazione della causa.

1. Per l’anno 2017 è obbligatorio il deposito “almeno” di una copia cartacea degli atti processuali (da qualificare perciò, e normativamente, “copia d’obbligo”), non essendo esclusa la possibilità (pur se concretamente auspicabile) del deposito d’una o più copie ulteriori (da considerare, viceversa, propriamente “copie di cortesia”, giacché giuridicamente non obbligatorie).

2. Il deposito della copia d’obbligo (per come sopra individuata) da parte del ricorrente è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità, prima dell’inizio di tale evento, di fissazione dell’udienza (e, comunque,  in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare non può essere trattato e definito in un’udienza camerale anteriore all’espletamento degli incombenti di legge); quanto al giudizio di merito, il deposito della copia d’obbligo è da ritenersi precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all’art. 71, comma 3, c.p.a. (e, comunque, in caso di fissazione comunque avvenuta, tale adempimento, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., costituisce precondizione della trattazione del giudizio in un’udienza, pubblica o camerale).

3. L’omesso deposito della copia d’obbligo non preclude l’esame e l’eventuale concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. (ed ancor più l’accoglimento delle eccezionali misure ex art. 61 c.p.a., posto che rispetto ad esse il codice non prevede la fissazione di un’udienza collegiale di trattazione prima dell’inizio della causa di merito – né la conseguente fissazione obbligatoria (ex art. 56, comma 4, c.p.a.) della camera di consiglio di cui all’art. 55, comma 5, tuttavia la trattazione collegiale è comunque condizionata al tempestivo deposito della copia d’obbligo nel termine dilatorio fissato da tale ultima norma (salvo dimidiazione o abbreviazione del termine stesso), sotto pena di rinvio della trattazione collegiale fino a espletato incombente (e salvi gli effetti estintivi della misura cautelare presidenziale di cui al secondo periodo del cit. art. 56, comma 4).

4. Per le parti diverse dal ricorrente, il termine per il deposito della copia d’obbligo va individuato – senza effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dell’affare – in quello di cui all’ultimo periodo del cit. art. 55, comma 5, per i giudizi cautelari, e nel primo di quelli di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., per quelli di merito (fatte salve la dimidiazione o l’abbreviazione dei termini).

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Per leggere il provvedimento, cliccare sul link seguente.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MVYWR5BPHGUQ6Q5HIPBVXCRLNM&q=

7 Marzo 2017 | By More

APPALTI – LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA REGIONE SICILIA – Presentazione dell’avv. Fabio Damiani, Direttore responsabile della CUCRS.

Pubblichiamo in allegato le slides della relazione dell'Avv. Fabio Damiani, Direttore responsabile della Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia, su "Il nuovo modello di centralizzazione degli acquisti: il ruolo dei Soggetti Aggregatori", programmata nell'ambito del corso di Diritto Sanitario organizzato a Catania dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dall'ASP e dalla Scuola Forense.

Il documento contiene una sintesi aggiornata ed estremamente chiara su un argomento di grande attualità.

 

 

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Per leggere la relazione cliccare sul link sottostante.

3 Marzo 2017 | By More

APPALTI – BANDO – CLAUSOLE NON ESCLUDENTI – Tutela cautelare – Mancanza di periculum – Tar Palermo, ord. 27.2.2017, n. 246, pres. est. Ferlisi.

Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Clausole del bando non escludenti – Periculum –  Mancanza.

Il Tar ha rigettato la domanda di sospensione  

  • – del Bando di gara avente ad oggetto l'affidamento quinquennale, mediante convenzione, dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia;
  • – del Capitolato Tecnico ed in particolare: art. 3 laddove dispone che nel caso di indisponibilità delle ditte produttrici a stipulare direttamente con l'impresa aggiudicataria un contratto di manutenzione o fornire parti di ricambio, l'Azienda Ospedaliera vi provvederà direttamente, addebitando all'impresa appaltatrice tutti i costi relativi; art. 10, comma 10, laddove dispone che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere la seguente attività: <presentare, presso ogni singolo committente, i contratti con le aziende produttrici delle apparecchiature di altissima complessità di cui all'elenco precedente;
  • – dell'Allegato 4 – Schema di convenzione – dove all'art. 3 (ricalcando il disposto dell'art. 10 del Capitolato tecnico) dispone che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere la seguente attività: presentare, presso ogni singolo committente, i contratti con le aziende produttrici delle apparecchiature di altissima complessità di cui all'elenco precedente.

Il rigetto è stato motivato perchè, a prescindere da ogni valutazione sul fumus, non sussiste il presupposto del periculum in mora, in quanto la stessa ricorrente espone, testualmente, che “Le norme impugnate … non precludono ex se la partecipazione alla gara – non si tratta cioè di cause escludenti – ma è evidente siano tese a favorire certi operatori economici a discapito di altri”;

 

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Per leggere il provvedimento cliccare sul link sottostante

3 Marzo 2017 | By More