RICONOSCIBILITA’ DELL’ERRORE SCUSABILE NELLA PRIMA FASE DI APPLICAZIONE DEL PAT – Tar Napoli, IV ,13.2.2017, sent., pres . est. Pappalardo.

20 Marzo 2017 | By More

Tar Napoli, IV ,13.2.2017 n. 892, sent. pres . est. Pappalardo.

PROCESSO AMMINISTRATIVO – PAT – “IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL PAT”  – ERRORE SCUSABILE – E’ CONCEDIBILE.

In sede di prima applicazione del PAT e tenuto conto che il ricorso è stato legittimamente formato in analogico, ex art. 37 c.p.a., si può concedere il beneficio dell’errore scusabile nel caso in cui gli atti depositati digitalmente non risultino sottoscritti con firma digitale.

In particolare sia il ricorso che la domanda di fissazione udienza difettano dell’attestazione di conformità all’originale analogico ex articolo 22 Cad , debitamente munita di firma digitale; qualora non già depositata, anche l’attestazione di conformità della procura e delle notifiche  avrebbe dovuto essere munita della medesima attestazione.

Le menzionate formalità sono essenziali ai fini della validità e certezza della riferibilità dell’atto processuale al difensore.

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Note.

1) Per leggere il provvedimento cliccare sul seguente link: Tar Napoli 892/2017, sent.

2) Conforme Tar Roma, III bis, ord., 8.3.2017, n. 3231. Contra Tar Catania, III, sent. 13.3.2017, n. 499.

Il TAR partenopeo ha concesso ad entrambe le parti -ricorrente ed avvocatura erariale- ugualmente inadempienti alle prescrizioni del PAT un termine perentorio per la regolarizzazione rinviando a successiva camera di consiglio. Entrambe le parti hanno regolarizzato la loro costituzione nei termini ed il giudizio è proseguito.

Category: Area Riservata, Sottoscrizione

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