Author Archive: stefano leone

rss feed

DURC – ESITO NON REGOLARE DELLA VERIFICA EFFETTUATA CON SISTEMA AVCPASS – Riesame – C.G.A. 21.10.2016 riforma Tar Palermo

C.G.A., ord., 21.10.2016, n. 662, pres. Simonetti, rel. Neri

Tar Palermo, ord.,  30.6.2016, n. 732, pres. Ferlisi, est. Cappellano

Contratti della P. A. – Regolarità contributiva – Situazione non regolare secondo il sistema AVCPass – Riesame ad opera della stazione appaltante con la collaborazione dell’ente preposto al rilascio del DURC – Possibilità

Il CGA ha accolto l’appello e, per l’effetto, la domanda cautelare proposta in primo grado per la sospensione della revoca dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto del servizio di accoglienza degli stranieri richiedenti asilo considerato che dall’atto di appello emergono profili sufficienti per accogliere l’impugnazione disponendo che la stazione appaltante, con la necessaria collaborazione dell’ente preposto al rilascio del DURC, provveda a riesaminare la regolarità della posizione contributiva alla luce delle doglianze avanzate con il ricorso.

Il Tar aveva respinto la domanda cautelare ritenuto che:

– la regolarità contributiva deve sussistere fin dalla presentazione dell’offerta e permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione;

– la verifica della regolarità contributiva dell’associazione interessata, effettuata in data 17.3.2016 tramite il sistema AVCPass – espressamente previsto nel bando (v. paragr. 19, pag. 12) – ha dato esito “non regolare”per i versamenti INPS, sicché la stazione appaltante non avrebbe potuto discostarsi da tali risultanze, né sindacarne il contenuto con riferimento ad eventuali richieste di regolarizzazione, incidenti esclusivamente sul rapporto tra l’impresa e l’Ente previdenziale (v. recentissime Adunanze Plenarie nn. 5 e 6 del 2016).

Nota.

Come stabilito dall’art. 216 del D.Lgs n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la Banca Dati AVCPass, istituita presso ANAC, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanare in relazione alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici  prevista dall’art.81 del D.Lgs n. 50/2016.

Il nuovo sistema AVCpass, come sancito dall’art. 2 della Delibera 157 del 17.2.2016, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice (dal sito dell’ANAC).

Secondo Cons. Stato (Ad. Plen.), 29.2.2016, citata dal Tar, “in materia di gare d’appalto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, l’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva”.

________

Per leggere i provvedimenti chiccare sui seguenti link

Notaio a Catania

CGA ord. 662-2016

Tar PA ord. 732-2016

8 Dicembre 2016 | By More

ILLECITO PAESAGGISTICO – PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE DI CUI ALL’ART. 167 D.LGV. – CGA 21.11.2016 riforma Tar Catania che si era richiamato ad altro precedente dello stesso CGA.

C.G.A. 21.11.2016, n. 733, pres. Simonetti, est. Barone

Ambiente – Illecito paesaggistico – Sanzione ex art. 167 d.lgs. n. 42/04 – Prescrizione quinquennale – Dies a quo – Data rilascio concessione in sanatoria.

Il CGA ha accolto l’appello e, per l’effetto, la domanda cautelare proposta in primo grado per la sospensione del d.d.s. di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 d.lgs. n. 42/04 considerati i precedenti arresti dello stesso Collegio, che individuano il momento da cui comincia a decorrere la prescrizione in quello di rilascio della concessione (CGA 123/14).

Il Tar aveva invece respinto la domanda cautelare non ritenendo intervenuta la prescrizione in ragione della natura permanente dell’illecito che cessa soltanto con il pagamento della sanzione (CGA 143/14).

Nota.

Art. 167 comma 5 d.lgs. n. 42/04: “Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1…”

Si registrano due distinti orientamenti del CGA in tema di prescrizione:

1) Il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere dalla data di rilascio della “concessione edilizia in sanatoria, la quale appunto rimuove ogni ragione di incompatibilità dell’opera con gli assetti urbanistici e territoriali e fa venir meno dunque la permanente illiceità che l’accompagnava dall’atto della sua realizzazione” (C.G.A. 13.3.2014, n. 123, sent. pres. De Lipsis, est. Corbino)

2) “il potere di applicare le sanzioni previste dall'art. 167 D. l. vo n. 42 del 2004, compresa quella pecuniaria, per costruzione edilizia realizzata senza nulla-osta in zona soggetta a vincolo paesistico è esercitabile finché perdura l'illecito, che ha natura permanente e cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata” (C.G.A. 19.3.2014, n. 143 – pres. ff. ed est. Anastasi)

_________________

Per leggere i provvedimenti richiamati cliccare sui seguenti link:

CGA ord. 733/2016

Tar CT ord. 703/2016

CGA 123-2014

CGA 143-2014

 

7 Dicembre 2016 | By More

EST MODUS IN REBUS – IL GIUDICE AMMINISTRATIVO PUO’ VALUTARE LA RAGIONEVOLEZZA DELLE GARANZIE RICHIESTE IN SEDE DI CONVENZIONE EDILIZIA? – CGA 21.11.2016, pres. Simonetti, est. Barone

C.G.A. 21.11.2016, n. 732, ord., pres. Simonetti, est. Barone (Riforma Tar Palermo, 15.9.2016, n. 908, ord., pres. Cogliani, est. Maisano)

Edilizia – Concessione edilizia e permesso di costruire – Opere di urbanizzazione – Convenzione urbanistica – Garanzie eccessivamente onerose per il privato – Illegittimità.

Il CGA ha accolto  la domanda cautelare proposta in primo grado per la sospensione della delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto la convenzione edilizia per la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale e di opere di urbanizzazione primaria ritenuto che le garanzie che l’Amministrazione richiede appaiono eccessive e, comunque, non proporzionate alla limitata incidenza della porzione di terreno, per la quale si paventa il rischio che possa essere perduta dal privato.

Il Giudice d'appello è andato in contrario avviso, rispetto a quanto aveva deciso il TAR Palermo il quale,  invece aveva respinto la domanda cautelare considerato che le ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad inserire la clausola contestata da parte ricorrente risultano tutt’altro che irragionevoli.

___________________

Per leggere i provvedimenti cliccare sui seguenti link:

CGA 732/2016

Tar PA 908/2016

 

5 Dicembre 2016 | By More