AVVOCATO – ESAMI – VALUTAZIONE NUMERICA – Il Tar Catania, per la sessione 2015, torna sull’argomento – Tar Catania, sez. IV, sent. 30.9.2016, pres. Pennetti, est. Savasta.

5 Ottobre 2016 | By More

Tar Catania, sez. IV, sent. 30.9.2016, n. 2358, pres. Pennetti, est. Savasta.

1. Avvocato – Esami di Stato – Prove scritte – Giudizio di inidoneità – Valutazione numerica – Insufficienza –

1. L’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione sopra indicati e stabiliti ex lege e dalla Commissione Centrale. Solo in tal modo, infatti, è possibile ripercorrere il percorso valutativo della Commissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222); diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).

Nota

Il Tar, nella camera di consiglio di settembre, con riferimento alla tornata di esami di avvocato del 2015, investito della questione della legittimità della mera valutazione numerica, ha confermato il suo più recente orientamento con la sentenza breve qui massimata e con numerose altre conformi, lasciando correttamente traccia delle precedenti diversità di vedute, interne anche allo stesso organo giudicante.

Infatti il Tar ha con la sentenza massimata ha chiarito "di dover rimeditare la questione, già esaminata nel merito in occasione di precedenti identiche selezioni (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e, ribaltando il proprio precedente orientamento, di dover condividere il più recente indirizzo di non poche pronunce della Giurisprudenza di merito, invero già riaffermato da questa Sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. nn.745/15; 770/15; 782/15), nonché dal C.G.A. (cfr. ordinanze nn. 653/15, 657/15, 660/15, 75/16)".

Nella successiva sentenza del 3.10.2016, n. 2395, pres. Pennetti, est. Cumin, ha invece precisato "di dover rimeditare la questione, già esaminata in occasione di precedenti selezioni del genere (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e di confermare l’orientamento – di non poche pronunce giurisprudenziali e già recepito da questa Sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. n.745/15; 770/15; 782/15) nonché dal C.G.A. (con ordinanze nn.653/15, 657/15, 660/15, 75/16) secondo cui l’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, debba essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali sono gli aspetti critici e/o deficitari che la Commissione ha individuato nell’esame dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione previsti dalla legge (v. art. 22, co. 9, del R.D. 578/1933) e a quelli predisposti dalla Commissione centrale".

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