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CONTRATTI – CORRETTIVO AL C.C.P. – Proposta della UNAA

CONTRATTI – CODICE CONTRATTI PUBBLICI – CORRETTIVO AL D.LGV. 50/2016 – Proposte dell'UNAA DEL 22 FEBBRAIO 2017.

 
  L’Unione  Nazionale  Avvocati  Amministrativisti  in data 22 febbraio 2017 ha sottoposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le  proposte  di  modifica  ed  integrazione  del  D.lgs.  N.  50/2016,  il  cui  correttivo  è  stato recentemente posto in consultazione. 

Tali modifiche e integrazioni consistono: 

  1. nell’estensione  dello stand  still,  disciplinato  dall’art.  32,  comma  11  del  D.lgs  n. 50/2016,  alle  nuove  impugnazioni  delle  ammissioni e/o  esclusioni  disciplinate dall’art. 120, 2° comma bis del c.p.a., introdotto dall’art. 204 del Dlgs. n. 50/2016;  
  2. nella  conseguente  abrogazione  dell’art.  95,  15°  comma  del  Dlgs.  n.  50/2016, trattandosi di norma che vanifica quanto disposto dall’art. 120, 2° comma bis del c.p.a; 
  3. nella  previsione  della  possibilità  di  proporre  motivi  aggiunti  avverso  l’atto  di aggiudicazione nell’ambito di un ricorso principale già proposto avverso un atto di ammissione e/o esclusione da una gara; 
  4. nell’estensione del rito speciale “ordinario” degli appalti disciplinato dall’art. 120, 6° comma  c.p.a.  nel  caso  di  contestuale  impugnazione  degli  atti  di  ammissione  e/o esclusione,  (soggetti  al  cosiddetto  rito  specialissimo  dell’art.  120,  6°  comma  bis c.p.a.) e della conseguente aggiudicazione (soggetta al rito speciale “ordinario” di cui all’art. 120, 6° comma bis c.p.a.); 
  5. nella introduzione di una disciplina sull’accesso agli atti (ora assente) per le impugnazioni delle ammissioni e/o esclusioni disciplinate dall’art. 120, 2° comma bis del c.p.a.; 
  6.  nella modifica  dell’art.  80,  1°  comma  del  Dlgs.  N.  50/2016  laddove  è  previsto  che costituiscono causa di  esclusione dalla gara le condanne  penali definitive, eccetto che  per  la  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ancorchè  essa  sia pacificamente ricorribile per cassazione; 
  7. nella precisazione  che i gli incarichi  legali  esclusi dall’applicazione del  codice  in virtù di quanto  previsto  dall’art.  17,  lett.  d),  non  sono  altresì  soggetti  alle  disposizioni contenute nell’art. 4 del Dlgs. N. 50/2016, trattandosi di incarichi che non rientrano nella definizione di contratti pubblici ai sensi dell’art. 3, 1° comma lett. dd). 

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24 Febbraio 2017 | By More

ANOMALIA DELL’OFFERTA – Cooperative sociali: è legittima l’aggiudicazione dell’appalto con ribasso del 100% – Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Tar Catania, sez. III, 16.12.2016, n. 974, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Contratti della pubblica amministrazione – Contratti esclusi – Offerta anomala per ribasso del 100% – Non sussiste per i soggetti che non perseguono fini lucrativi

Processo amministrativo – Aggiudicazione provvisoria – Non lesività dell'atto

Il T.A.R. rigetta la domanda cautelare proposta avverso l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto avente ad oggetto il servizio di conduzione e vigilanza scuolabus e il servizio di integrazione del personale dell’asilo nido comunale:

  • considerato che cd. “utile necessario” non è estensibile a soggetti che operano per scopi sociali o mutualistici, il che comporta che l'offerta senza utile presentata da un soggetto che tale utile non persegue non è, solo per questo, anomala o inaffidabile in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio stricto sensu economico;
  • ritenuto che non sussiste allo stato il paventato danno grave ed irreparabile, dato che con il ricorso introduttivo è impugnato il provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara alla controinteressata, provvedimento dal quale nessuna lesione definitiva può scaturire alla sfera giuridica del ricorrente, stante la sua natura di atto endoprocedimentale, principio che trova esplicita conferma nel disposto dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., come introdotto dal D.lgs. n. 50/2016.

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TAR CT Ord 974/2016

1 Febbraio 2017 | By More

REGOLARITA’ FISCALE – Se, al momento della partecipazione ad una gara, pende il termine per l’impugnazione di una cartella esattoriale, non sussiste alcun obbligo dichiarativo del debito tributario – Tar Catania, sez. III, 10.01.2017, sent., pres. Guzzardi, est. Leggio

Tar Catania, sez. III, 10.1.2017, n. 46, sent., pres. Guzzardi, est. Leggio

Contratti della pubblica amministrazione – Appalti – Aggiudicazione provvisoria – Revoca per mancanza di regolarità fiscale – Legittima – Segnalazione all’Autorità di Vigilanza – Illegittimità

Il T.A.R., in un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria -per omessa dichiarazione della sussistenza di una violazione fiscale- con contestuale segnalazione della mendace dichiarazione all’Autorità di vigilanza: – ha accolto il ricorso limitatamente alla parte che dispone la segnalazione ex art. 38, comma 1 ter, del D.lvo n. 163/2006, ritenuto che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, la ricorrente non poteva, con la certezza indispensabile al fine di praticare restrizioni all’accesso alla gara e alla concorrenza, intendersi quale soggetto che ha «commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse» (così la lex specialis), in quanto era ancora pendente il termine per la proposizione dinanzi al giudice tributario del ricorso avverso la cartella di pagamento, né era configurabile, ai fini della gara, un onere dichiarativo in tale senso; – ha rigettato, invece, l’impugnativa delle revoca dell’aggiudicazione provvisoria, stante che, se è vero che al momento di presentazione della domanda di partecipazione la posizione della ricorrente non poteva essere ritenuta irregolare, la regolarità contributiva e fiscale, è requisito indispensabile per la partecipazione alla gara e deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara stessa, mentre non assume valore sanante l’intervento di un adempimento tardivo da parte dell’impresa,.

NOTA

Nella fattispecie in esame, la ricorrente risultava aver ricevuto la notifica di una cartella esattoriale non pagata. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il termine di impugnazione dinanzi alla competente commissione tributaria non era ancora spirato. La ricorrente, poi, aveva deciso di non presentare ricorso, salvo avanzare istanza di rateizzazione nel corso del procedimento di gara, ottenendo l’ammissione al beneficio dopo la disposizione in suo favore dell’aggiudicazione provvisoria poi revocata.

TAR CT Sent. 47/2017

 

31 Gennaio 2017 | By More

APPALTI – L’OMESSA SUDDIVISIONE IN LOTTI DEVE ESSERE MOTIVATA ED IN SEDE DI RIEDIZIONE DEL POTERE DEVE TENERSI CONTO DELLE RAGIONI OPPOSTE DALLE PARTI NEL GIUDIZIO – C.G.A. 16.12.2016, ord., pres. Zucchelli, rel. Gaviano

C.G.A. 16.12.2016,  n. 750, ord. pres. Zucchelli, rel. Gaviano

Contratti – Procedura di gara – Suddivisione in lotti – Motivazione – Necessità

Giustizia Amministrativa – Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato cautelare – Specificazione della portata dell’effetto conformativo – Possibilità.

L’onere imposto dall’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006, che prescrive di suddividere gli appalti in lotti funzionali alla sola condizione che ciò sia “possibile ed economicamente conveniente” non può essere legittimamente soddisfatto mediante affermazioni apodittiche non potendosi prescindere -in particolare- da una specifica analisi in punto di “convenienza economica”.

In sede cautelare il Giudice amministrativo può indicare la portata degli effetti conformativi del decisum.

Nota:

Il Giudice d’appello, andando in contrario avviso a quanto statuito dal TAR Palermo, ha ritenuto “meritevoli di favorevole scrutinio” le censure della partecipante alla gara “nella parte in cui … contesta(ta) la violazione dell’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006, norma che prescrive di suddividere gli appalti in lotti funzionali alla sola condizione che ciò sia “possibile ed economicamente conveniente”” ed ha “rilevato, infatti, che la motivazione fornita dall’Amministrazione a sostegno della propria difforme scelta, affidata essenzialmente ad affermazioni che si presentano del tutto apodittiche, non sembra idonea a soddisfare il puntuale onere di giustificazione che la norma citata impone, il quale non sembra poter prescindere -in particolare- da una specifica analisi in punto di “convenienza economica”.

E’ peculiare, e merita di essere sottolineato, che il Giudice di primo grado (ord. n. 1170/2016 del 31.10.2016) “quanto al profilo della dedotta omessa motivazione del contestato accorpamento in unico lotto”, pur dichiarando -incidentalmente- che la “motivazione … in effetti non appare chiaramente enunciata negli atti di gara”, ha dato spazio alle “ragioni addotte dalla resistente ASP” in sede di giudizio le quali, sono state stimate “idonee a sintetizzare l’iter logico dalla stessa seguito al fine di garantire al meglio l’interesse dei pazienti e quindi l’efficienza del servizio” ancorché ciò sia avvenuto ex post.

Di converso il Giudice d’appello ha statuito espressamente “che la Stazione appaltante, ove ritenesse di poter reiterare la propria scelta di accorpamento dei lotti, non potrebbe in tale eventualità esimersi dal prendere in considerazione, in sede motivatoria, né la ben scarsa partecipazione registrata dalla propria gara, né le obiezioni tecniche che alla sua scelta sono state opposte con la presente impugnativa” dando così rilievo ad elementi successivi agli atti impugnati ma antecedenti (sebbene extra procedimentali) all’ipotizzato possibile futuro provvedimento chiarendo, in tal modo, la portata degli effetti conformativi da riconnettersi alla decisione cautelare.

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Per leggere i provvedimenti di primo e secondo grado cliccare sui seguenti link:

Tar Palermo 1170/2016

CGA ord. 750/2016

20 Dicembre 2016 | By More

DURC – ESITO NON REGOLARE DELLA VERIFICA EFFETTUATA CON SISTEMA AVCPASS – Riesame – C.G.A. 21.10.2016 riforma Tar Palermo

C.G.A., ord., 21.10.2016, n. 662, pres. Simonetti, rel. Neri

Tar Palermo, ord.,  30.6.2016, n. 732, pres. Ferlisi, est. Cappellano

Contratti della P. A. – Regolarità contributiva – Situazione non regolare secondo il sistema AVCPass – Riesame ad opera della stazione appaltante con la collaborazione dell’ente preposto al rilascio del DURC – Possibilità

Il CGA ha accolto l’appello e, per l’effetto, la domanda cautelare proposta in primo grado per la sospensione della revoca dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto del servizio di accoglienza degli stranieri richiedenti asilo considerato che dall’atto di appello emergono profili sufficienti per accogliere l’impugnazione disponendo che la stazione appaltante, con la necessaria collaborazione dell’ente preposto al rilascio del DURC, provveda a riesaminare la regolarità della posizione contributiva alla luce delle doglianze avanzate con il ricorso.

Il Tar aveva respinto la domanda cautelare ritenuto che:

– la regolarità contributiva deve sussistere fin dalla presentazione dell’offerta e permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione;

– la verifica della regolarità contributiva dell’associazione interessata, effettuata in data 17.3.2016 tramite il sistema AVCPass – espressamente previsto nel bando (v. paragr. 19, pag. 12) – ha dato esito “non regolare”per i versamenti INPS, sicché la stazione appaltante non avrebbe potuto discostarsi da tali risultanze, né sindacarne il contenuto con riferimento ad eventuali richieste di regolarizzazione, incidenti esclusivamente sul rapporto tra l’impresa e l’Ente previdenziale (v. recentissime Adunanze Plenarie nn. 5 e 6 del 2016).

Nota.

Come stabilito dall’art. 216 del D.Lgs n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la Banca Dati AVCPass, istituita presso ANAC, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanare in relazione alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici  prevista dall’art.81 del D.Lgs n. 50/2016.

Il nuovo sistema AVCpass, come sancito dall’art. 2 della Delibera 157 del 17.2.2016, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice (dal sito dell’ANAC).

Secondo Cons. Stato (Ad. Plen.), 29.2.2016, citata dal Tar, “in materia di gare d’appalto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, l’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva”.

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Per leggere i provvedimenti chiccare sui seguenti link

Notaio a Catania

CGA ord. 662-2016

Tar PA ord. 732-2016

8 Dicembre 2016 | By More

APPALTI: RITO SUPER SPECIALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBLICI – DEFINIZIONE IMMEDIATA DELLA CONTROVERSIA. PROVA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALE DI PARTECIPAZIONE – Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, n. 2622, sent., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Tar Catania, sez. III, 24.10.2016, n. 2622, sent., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Processo amministrativo – Contenzioso appalti -– Rito super speciale ex art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. – definizione in Camera di Consiglio o con sentenze in forma semplificata.

Contratti pubblici nei settori ordinari – Aggiudicazione – Requisiti di partecipazione e di qualificazione – Requisiti soggettivi di ordine tecnico-professionale – Dimostrazione.

Il rito super speciale di cui all’art. 120, co. 2 bis, c.p.a., per l’impugnativa delle esclusioni e ammissioni alla procedura di affidamento all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, in mancanza di richiesta di fissazione di udienza pubblica, va immediatamente definito nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti ovvero con sentenza in forma semplificata.

In base alle disposizioni del nuovo codice degli appalti la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 83 è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5;

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie; i medesimi possono essere dimostrate con uno o più mezzi di, prova di cui all'allegato XVII, Parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi; l’allegato XVII, Parte II prevede tra i mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'art. 83, alla lettera i), una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto.

NOTA

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione con il rito super speciale previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., introdotto dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, a tenore del quale “il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante…”. Non avendo le parti chiesto la fissazione dell’udienza pubblica, all’esito della camera di consiglio all’uopo fissata, il Tar ha deciso con sentenza abbreviata, anche in relazione ai profili dell’aggiudicazione e del risarcimento, ritenendo che, per essi, ricorressero i presupposti per una decisione in forma semplificata ex artt. 60 e 120, comma 6, c.p.a.

Il Tar ha accolto la domanda di annullamento del verbale di gara con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura e dell’aggiudicazione in favore della controinteressata, dichiara la caducazione del contratto di appalto nelle more stipulato e rigetta la domanda di risarcimento, tenuto conto:

– che in base agli artt. 83, comma 7, 86, punto 5, e Allegato XVII – Parte II del D.lgs. n. 50/2016, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 83 è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5;

– che gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie; – che le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di, prova di cui all'allegato XVII, Parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi;

– che l’allegato XVII, Parte II prevede tra i mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'art. 83, alla lettera i), una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; – che, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Stazione appaltante, la dichiarazione resa dalla ricorrente (relativa ai mezzi dei quali disporrà per l’esecuzione del servizio di che trattasi) costituisce un requisito non per l’ammissione bensì per la stipula del contratto, risultando chiaramente prevista dalla legge tra i mezzi di idonea prova delle proprie capacità tecniche. 

 

 

14 Novembre 2016 | By More

APPALTI: ANCORA SUI COSTI PER LA SICUREZZA –Tar Catania, sez. III, 21.4.2016.

Tar Catania, sez. III, 21.4.2016, n. 301, ordinanza, pres. Guzzardi, est. Boscarino.

1. Contratti – Offerta – Indicazione dei costi della sicurezza.

1. Il ricorso non appare fondato perché la fattispecie decisa appare differente da quella oggetto della rimessione (da parte del TAR Piemonte, Sez. II – ordinanza 16 dicembre 2015 n. 1745) alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale di compatibilità con i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), della normativa nazionale derivante dal combinato disposto degli artt. 87, comma 4, e 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretato dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 3 e 9 del 2015 (secondo la quale la mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale nelle offerte economiche determina in ogni caso l’esclusione della ditta offerente, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte): infatti, nel caso in esame, il bando ha prescritto tale obbligo, che però la ricorrente non ha assolto.

 

28 Aprile 2016 | By More

ART. 19, COMMA 6 BIS, L.R. N. 12/2011 – INTERPRETAZIONE – ALTERNATIVE -EQUIVALENZA – ALEATORIETÀ – Tar Catania 8.4.2016

Si reputa utile riportare, con riguardo alla camera di consiglio tenuta il 7 aprile scorso, l’ordinanza della I sezione del T.A.R. Catania n. 280, emessa in data 08/04/2016, sul solco di altre conformi risalenti al mese precedente. La questione, che ha improvvisamente acceso le polveri dell’asfittico contenzioso in materia di appalti, è stata originata da una iniziativa dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture che con atto di indirizzo del 17 dicembre 2015 ha rivisto una propria circolare interpretativa risalente al 31 luglio 2015. A seguito di tale atto di indirizzo alcune stazioni appaltanti hanno riaperto gare già aggiudicate (provvisoriamente o definitivamente) introducendo un diverso criterio di calcolo della c.d. soglia di anomalia. In pratica si tratta di interpretare la (anche per altri versi singolare) novella introdotta dall’art. 1 della L.R. 10/07/2015, n. 14 all’art. 19 (comma 6-bis) della L.R. 12/07/2011, n. 12, secondo cui: <>. Il punto controverso tra l’atto di indirizzo posto a fondamento della riapertura della gara e la circolare esplicativa utilizzata dal Seggio di gara per l’aggiudicazione poi revocata, è se la somma dei ribassi per la individuazione della prima cifra decimale di correzione della soglia di anomalia debba includere o meno le offerte di maggior e minor ribasso oggetto del preventivo taglio delle ali. Discussione francamente inutile, essendo di tutta evidenza che la somma dei ribassi è un mero espediente, al pari del lancio dei dadi o della estrazione dall’urna, per la individuazione di un numero casuale ed aleatorio in virtù del quale operare la correzione della soglia di anomalia. In altri termini, come ben motivato dal T.A.R., a prescindere da quale sia la più corretta interpretazione dell’art. 19, comma 6 bis, della l.r. n. 12/2011 (questione dubbia come attestato anche dall’avvicendarsi sull’argomento di opposte istruzioni impartite dall’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità con distinte circolari) – nel caso di specie, il criterio concretamente utilizzato dalla commissione ha comunque assicurato, anche in un’ottica di prevalenza della sostanza sulla forma, la finalità perseguita da tale norma, consistente nella determinazione di un criterio caratterizzato da assoluta aleatorietà ed imprevedibilità ex ante della soglia, con conseguente imparzialità del relativo risultato. Dunque, manca il benchè minimo interesse pubblico al rispetto di una procedura che individui del tutto casualmente ed aleatoriamente una cifra correttiva della media, per cui, una volta che la Commissione di gara ha proceduto alla individuazione, casuale ed aleatoria, della prima cifra decimale, lo scopo della norma può dirsi pienamente raggiunto e non sussiste più alcun interesse pubblico alla messa in discussione del meccanismo attraverso il quale il fato si è determinato. Va aggiunto, per completezza, che la tesi così correttamente argomentata dal T.A.R. non è stata apprezzata dal C.G.A. che con motivazione sibillina ha cassato ordinanze analoghe a qualla in commento, “… ritenuto in relazione alle modalità di calcolo della ‘media’ rilevante per l’attribuzione dell’appalto”.

18 Aprile 2016 | By More

SULLA POSSIBILITA’ O MENO DI REVOCA PUBBLICISTICA DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO –  C.G.A. 17.3.2016, sentenza, Pres. Zucchelli, est. Simonetti

 C.G.A. 17.3.2016 N. 69, sentenza, Pres. Zucchelli, est. Simonetti. (conferma Tar Catania, IV, n. 1662/2015)

1. Contratti – Aggiudicazione – Annullamento giurisdizionale – Mancanza di domanda sulle sorti del contratto – Impossibilità di revoca pubblicistica (A.P. 14/2014).

1. Il recente insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 14/2014 ha escluso che dopo la stipula dell’appalto le pubbliche amministrazioni possano ancora utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca, potendo invece recedere dal contratto ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 163/2006; oltre che, più in generale, il principio cardine dell’art. 1372 c.c. per il quale “il contratto ha forza di legge tra le parti”. Ad. Pl. 20.6.2014, n. 14. Il potere di revoca dell'aggiudicazione non può essere esercitato dalla p.a. una volta intervenuta la stipula del contratto di appalto, che chiude la fase pubblicistica ed apre quella negoziale, caratterizzata da tendenziale parità tra le parti. Di conseguenza, negli appalti di lavori pubblici, in caso di sopravvenuti motivi di opportunità, la p.a. può recedere dal contratto, secondo la speciale previsione di cui all'art. 134 del codice degli appalti, con le conseguenze indennitarie ivi previste.

11 Aprile 2016 | By More