OSARE IN SEDE CONCORSUALE NON PAGA

28 Ottobre 2016 | By More

TAR Catania, Sez. II, 19.10.2016, n. 765, ord., pres. Brugaletta, est. Burzighelli.

Concorso – Autotutela – Annullamento di alcuni quesiti equivoci o fuorvianti e disorientanti – Attribuzione del punteggio alle risposte esatte – Esclusione del peso delle risposte a tali quesiti per rispetto della par condicio.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti avverso la graduatoria -riformulata in autotutela dall’amministrazione- nonché avverso gli atti presupposti emessi dalla commissione esaminatrice del concorso -con i quali si era proceduto ad annullare alcuni quesiti erronei – ritenendo di non dovere attribuire il prescritto punteggio per le risposte comunque esatte fornite dai ricorrenti in relazione ad alcuni quesiti equivoci o fuorvianti in quanto l’annullamento è stato disposto al condivisibile fine di riequilibrare la posizione di chi avesse prudentemente evitato di rispondere a fronte dell’incongruenza fra domanda e risposte con quella di chi, invece, avesse “osato” una risposta nella speranza che la stessa coincidesse con quella prescelta dalla commissione esaminatrice, ovvero avesse risposto nell’inconsapevolezza di tale incongruenza.

Category: Ordinanze, Pubblico impiego

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