PUBBLICO IMPIEGO – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – SOSPENSIONE CAUTELARE – DIPENDENTE SOTTOPOSTO A MISURA RESTRITTIVA DELLA LIBERTÀ – SOSPENSIONE OBBLIGATORIA Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 778, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 779, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

8 Novembre 2016 | By More

Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 778, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Tar Catania, sez. III, 20.10.2016, n. 779, ord., pres. Guzzardi, est. Mulieri

Pubblico Impiego – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Dipendente sottoposto ad arresti domiciliari con autorizzazione a recarsi al lavoro – Sospensione obbligatoria – Illegittimità dell’applicazione automatica – Sussiste

Processo Amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum in mora – In caso di sospensione disciplinare – Sussiste

Il Tar accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente in relazione al Decreto Ministeriale disponente la sospensione obbligatoria dal servizio ai sensi dell'art. 14 c. 1, del CCNC di categoria (quanto al primo ricorso) e della nota Ministeriale di conferma di tale decreto ministeriale (quanto al secondo ricorso): 

– ritenuto che il ricorso presenta adeguati profili di fumus boni juris in relazione alla dedotta errata applicazione da parte dell’Amministrazione intimata della disposizione di cui all’art. 14, c. 1, del C.C.N.L. di categoria (secondo cui “il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà”);

– ritenuto in particolare – in disparte ogni considerazione sulla attuale vigenza del citato art. 14 (esclusa da parte della giurisprudenza secondo cui l’art. 14 cit. deve ritenersi non più vigente in seguito all’emanazione del d.lgs. 217/2005, il cui art. 139 comma 2 lett. f) ha rimesso la materia alla disciplina di un successivo regolamento, non ancora emanato; cfr. T.A.R. Napoli, sentenza n. 2687/11 del 18 maggio 2011) – che l’applicazione automatica della sospensione “obbligatoria” dal servizio appare eccessiva in tutti i casi in cui, come nel caso di specie (col ricorrente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione a recarsi sul luogo di lavoro negli orari stabiliti dal datore di lavoro) non impedisce la prestazione lavorativa;

– rilevata la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile in capo al ricorrente, tenuto conto della incidenza nel tempo del provvedimento impugnato sul rapporto di lavoro e delle conseguenze, in termini di decurtazione, della retribuzione del dipendente sospeso dal servizio.

Nota

Con le due ordinanze gemelle il T.A.R. Catania esprime il principio per cui ove la misura restrittiva della libertà cui il dipendete sia stato sottoposto non impedisca del tutto la prestazione lavorativa, la automatica applicazione della sospensione obbligatoria non possa trovare spazio.

Category: Ordinanze, Pubblico impiego

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