ESAMI AVVOCATO – PROVA SCRITTA – GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ A SOSTENERE LE PROVE ORALI – VOTO NUMERICO – E’ illegittimo il mero voto numerico per la prova scritta di avvocato non accompagnato da motivazione almeno ob relationem

13 Ottobre 2016 | By More

TAR Catania, sez. IV, Sentenza 6 ottobre 2016 n. 2546

Esami avvocato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Voto numerico – Criteri predeterminati dalla Commissione insediata presso la Corte di Appello – Necessità di accompagnare il voto numerico da sintetica motivazione anche ob relationem ai criteri.

E’illegittimo il provvedimento di non idoneità a sostenere le prove orali, formulato dalla sottocommissione per gli esami di avvocato, mediante l’attribuzione del solo voto numerico,  in quanto il verbale di correzione, redatto dalla Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato, non contiene una motivazione sintetica del giudizio negativo quanto meno con il rinvio ai criteri generali ritenuti non soddisfatti.

 

Nota: il TAR rimeditando la questione, già esaminata nel merito in occasione di precedenti identiche selezioni (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e, ribaltando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto di dover condividere il più recente indirizzo già riaffermato dalla stessa sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. nn.745/15; 770/15; 782/15), nonché dal C.G.A. (cfr. ordinanze nn. 653/15, 657/15, 660/15, 75/16) ha aderito al filone giurisprudenziale secondo cui l’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che anche sinteticamente consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione indicati e stabiliti ex lege e dalla stessa Commissione Centrale in quanto solo ciò consente di ripercorrere l’iter valutativo della Commissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222); diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).

Nel caso esaminato la Commissione d’esame locale ha fatto propri i dettagliati criteri generali fissati dalla Commissione centrale individuati al fine di valutare le prove scritte d’esame e pertanto, in sede di correzione degli elaborati, avrebbe ben potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo. Inoltre, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni di tale giudizio, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale (altrimenti impossibile), la Commissione locale avrebbe dovuto esplicitare, a sostegno dell’unico complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato ritenuti più o meno gravemente deficitari in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale.

 

N. 02546/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01740/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2016, proposto da ****: , rappresentata e difesa dall'avvocato  , con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, c.so delle Province 15; 

contro

Ministero della Giustizia, IV Sottocomm. Per Gli Esami di Avvocato – Sess. 2015 – Presso La Corte di Appello di Torino, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamento

-del provvedimento di non ammissione agli esami orali per l'abilitazione alla professione di avvocato – sess. 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di IV Sottocomm. Per Gli Esami di Avvocato – Sess. 2015 – Presso La Corte di Appello di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I. La ricorrente ha partecipato alla sessione degli esami per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati indetta per l’anno 2015, tra le altre, presso la sede della Corte d’Appello di Catania.

I relativi elaborati scritti sono stati valutati dalla Sottocommissione di esami nominata presso la Corte d’Appello di Torino.

In esito a detta valutazione, gli elaborati della ricorrente hanno riportato i seguenti punteggi: diritto civile 27, diritto penale 28, atto giudiziario 25, per un punteggio complessivo di 80.

Tale risultato non ha consentito l’ammissione della stessa alle prove orali.

Con ricorso notificato il 20.9.2016 e depositato il giorno successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alle prove orali e gli atti ad esso connessi, affidandosi a varie censure.

L’Amministrazione, costituitasi, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

All’Udienza camerale del 6.10.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

II. Il ricorso, essendo stato dato apposito avviso alle parti all’udienza camerale di trattazione, può essere deciso con sentenza in forma semplificata.

Il Collegio esamina con precedenza la censura con la quale parte ricorrente si duole, sostanzialmente, dell’assolvimento della valutazione della prova scritta mediante la mera espressione del voto numerico, in spregio ai principi e alle disposizioni che impongono l’obbligo di motivazione.

Occorre premettere che già l’art. 22, co. 9, del R.D. 1578/1933 stabilisce i seguenti criteri di valutazione:

“La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione”.

La Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, in data 1.12.2015, ha integrato tale elenco con i seguenti ulteriori elementi di valutazione:

a) correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;

b) chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza;

d) dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza (il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale);

e) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà, anche con specifici riferimenti al diritto costituzionale e comunitario per la soluzione di casi che vengono prospettati in una dimensione europea, ovvero presentino connessioni con altre materie giuridiche;

f) coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell’impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;

g) capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;

h) dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l'atto giudiziario.

Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover rimeditare la questione, già esaminata nel merito in occasione di precedenti identiche selezioni (cfr., da ultimo, T.A.R. Catania, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e, ribaltando il proprio precedente orientamento, di dover condividere il più recente indirizzo di non poche pronunce della Giurisprudenza di merito, invero già riaffermato da questa Sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. nn.745/15; 770/15; 782/15), nonché dal C.G.A. (cfr. ordinanze nn. 653/15, 657/15, 660/15, 75/16).

Secondo tali pronunce, l’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione sopra indicati e stabiliti ex lege e dalla stessa Commissione Centrale.

Solo in tal modo, infatti, è possibile ripercorrere il percorso valutativo della Commissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222); diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).

Nel caso degli esami de quibus, la Commissione d’esame locale ha fatto propri – in aderenza a quanto prescritto dal verbale dell’1.12.2015 della Commissione centrale – tutti i dettagliati criteri generali da quest’ultima individuati al fine di valutare le prove scritte d’esame.

Pertanto, in sede di correzione degli elaborati, la detta commissione locale avrebbe ben potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo.

Inoltre, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni di tale giudizio, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale (altrimenti impossibile), la Commissione locale avrebbe dovuto esplicitare, a sostegno dell’unico complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato ritenuti più o meno gravemente deficitari in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale.

In altri termini, la Commissione avrebbe dovuto espressamente indicare, quanto meno, i criteri non ritenuti rispettati dall’elaborato corretto (ad esempio, esposizione, esauriente trattazione delle varie parti della traccia, capacità di soluzione di specifici problemi giuridici, dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, correttezza della forma grammaticale, ecc.), nonché, ove necessarie (in quanto non di per sé immediatamente evidenti), le sintetiche ragioni per le quali si è espresso tale giudizio.

Del resto, parte della Giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. III, 10/02/2016, n. 253), muovendo dall'art. 46 della L. n. 247 del 2012, secondo il quale "la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti", pur ammettendo <<che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l'applicazione>> ha <<in ogni caso evidenziato che il precedente art. 46 non rappresenta altro che una modalità di estrinsecazione del dovere di motivazione che comunque è richiesto unitamente all'espressione di un voto in forma puramente numerica; pertanto, se si può ritenere che fino all'entrata in vigore del predetto art. 46 non si può imporre quanto contenuto nello stesso, nondimeno non può ritenersi legittima la semplice apposizione di un voto numerico senza alcun altro indice in grado di chiarire, anche sinteticamente, le ragioni della specifica valutazione. Ciò appare in linea con quella parte della giurisprudenza che ritiene non preclusa una diversa soluzione ermeneutica nel vigente quadro normativo (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 28 dicembre 2015, n. 2757; altresì T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 14 luglio 2015 n. 9413; in senso contrario, tra gli altri, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 1 settembre 2015, n. 4271, unitamente all'ordinanza n. 5167/2014 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, relativa proprio al caso de quo)>>.

Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, pertanto, va disposto che la Commissione, in diversa composizione e nel rispetto del principio dell’anonimato, dovrà procedere, in osservanza dei criteri indicati, a una nuova correzione degli elaborati giudicati insufficienti, entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Le spese del giudizio, in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione esaminata, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente, Estensore

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Francesco Bruno, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

   

Giancarlo Pennetti

   

IL SEGRETARIO

 

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