ESAMI AVVOCATO – PROVA SCRITTA – GIUDIZIO DI NON IDONEITA’ A SOSTENERE LE PROVE ORALI – VOTO NUMERICO – TAR Catania, sez. IV, Ord. 11.10.2016, Pres. Pennetti, Rel. Savasta

13 Ottobre 2016 | By More

TAR Catania, sez. IV, Ordinanza 11.10.2016, n. 744 (Cfr. Ord. n. 745, 746, 749, 750, 751, 752 del 2016)

Esami avvocato – Prova scritta – Giudizio di non idoneità a sostenere le prove orali – Voto numerico – Criteri predeterminati dalla Commissione insediata presso la Corte di Appello – Sufficienza del richiamo.

E’ legittimo il provvedimento di non idoneità a sostenere le prove orali, formulato dalla sottocommissione per gli esami di avvocato, mediante l’attribuzione del voto numerico,  in quanto il verbale di correzione, redatto dalla Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato, contiene l’espresso riferimento ai criteri predeterminati, ritenuti dal ricorrente non rispettati nella stesura degli elaborati.

 

Nota: il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del decreto del Ministero della Giustizia, con cui sono state nominate la commissione istituita presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni istituite presso ciascuna Corte di Appello; i verbali delle sottocommissioni esaminatrici, nonché il provvedimento con cui la sottocommissione esami per l'abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2015 – istituita presso la Corte di Appello di Messina, ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali.

Il TAR, dando francamente atto di operare diversamente dalle decisioni analoghe definite dalla Sezione con sentenze in forma semplificata da recente, ha ritenuto insussistenti i profili cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, relativamente alla censura riguardante l’attribuzione del mero  voto numerico, in quanto il verbale di correzione impugnato, redatto dalla Commissione esaminatrice insediata presso la Corte d’Appello di L’Aquila, contiene l’espresso riferimento ai criteri predeterminati ritenuti dal ricorrente non rispettati nella stesura degli elaborati; Il TAR ha compensato le spese della fase cautelare. (Cfr. Ordinanze TAR Catania, sez. IV, nn. 745, 746, 749, 750, 751, 752 del 2016)

N. 00744/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01602/2016 REG.RIC.    

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2016, proposto da:

***, rappresentata e difesa dagli avvocati *** domiciliata ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

contro

Commissione Centrale per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Ministero della Giustizia, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di L'Aquila, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di Messina, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del decreto del Ministero della Giustizia del 12-11-2015, con il quale sono state nominate la commissione istituita c/o il Min. della Giustizia e le sottocommissioni istituite presso ciascuna Corte di Appello, nonché del successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 4-12-2015, con il quale sono state nominate le ulteriori sottocommissioni;

-dei verbali del 18-12-2015, del 15-1-2016, del 12.02.2016, del 1°-12-2015 n. 1 e della nota allegata;

-del provvedimento con il quale la sottocommissione esami per l'abilitazione alla professione di avvocato – sess. 2015 – istituita presso la Corte di Appello di Messina, ha dichiarato parte ricorrente inidonea a sostenere le prove orali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Centrale per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Ministero della Giustizia, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di L'Aquila, Commissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato – Sessione 2015 c/o Corte d'appello di Messina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che nella vicenda in esame – diversamente da quelle analoghe definite dalla Sezione con sentenze in forma semplificata, adottate nella presente e nella precedente udienza camerale – il ricorso non risulta assistito da profili di fumus boni iuris, avuto riguardo, relativamente alla censura inerente il voto numerico, al fatto che il verbale di correzione impugnato, redatto dalla Commissione insediata presso la Corte d’appello di L’Aquila, contiene il riferimento ai criteri predeterminati ritenuti non rispettati nella stesura degli elaborati;

Considerato che anche le ulteriori censure dedotte non appaiono, ad un primo esame, apprezzabili;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Francesco Bruno

 

Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

Category: Avvocato, Ordinanze

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