INFORMATIVA ANTIMAFIA – IL TAR SI FERMA INNANZI ALLA DISCREZIONALITÀ DEL PREFETTO – IL C.G.A. VERIFICA LA MOTIVAZIONE DELL’INTERDITTIVA DISPONENDO PUNTUALE ISTRUTTORIA – Ordinanza istruttoria, C.G.A. 13.4.2016

12 Maggio 2016 | By More

C.G.A. 13.4.2016 n. 77, ord. istr., pres. Zucchelli, rel. Barone (istruttoria su appello avverso Tar Palermo, 10.8.2015, n. 2046, sent., pres. Monteleone, est. Cappellano).

Ordine pubblico – Informativa antimafia – Discrezionalità del prefetto – Controllo giurisdizionale – Limiti – Poteri istruttori del giudice.

Ai fini del decidere il C.G.A. ritiene che sia necessario acquisire da parte della Prefettura intimata una dettagliata relazione in ordine alle seguenti circostanze:

a) se abbia valutato e quale valore abbia attribuito al decreto penale, per le misure di prevenzione, con il quale è stato dichiarato di non farsi luogo all’applicazione della misura di prevenzione nei confronti del sig. M.G.;

b) se abbia valutato e quale valutazione abbia fatto della circostanza che per l’imputazione per il reato di cui all’art. 416 bis nei confronti del sig. M.G. il Pubblico Ministero abbia richiesto l’archiviazione;

c) quale rilevanza attribuisca alla sentenza di questo Consiglio 435/15 e se in particolare abbia tenuto conto delle valutazioni ivi espresse in merito all’inconsistenza delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva del 4.4.2012 indirizzata alla società M. s.r.l., di cui sarebbe titolare il sig. M.G..

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Nota

Il Tribunale, senza disporre istruttoria, ritenuto che la Prefettura nell’emanare le interdittive antimafia gode di ampia discrezionalità sindacabile solo per gravi vizi di eccesso di potere, ha rigettato il ricorso ritenendo che i provvedimenti impugnati fossero immuni dalle critiche mosse dai ricorrenti (dall’ordinanza del CGA).

Il C.G.A. con questa ordinanza consolida la prassi secondo la quale, in tema di interdittiva, a fronte di una contestazione di insussistenza del pericolo di condizionamento mafioso, il giudice amministrativo, di norma, dispone istruttoria.

L’ordinanza del C.G.A. è particolarmente interessante perché, con una tecnica penetrante, chiede la valutazione del Prefetto sugli argomenti difensivi prospettati dal ricorrente ritenuti rilevanti e richiamati espressamente.

Addirittura il C.G.A. al punto “c” chiede al Prefetto la valutazione attuale (“quale rilevanza attribuisca”) e non quella storica, in definitiva introducendo nel provvedimento istruttorio un ordine di riesame.

Category: Discrezionalità-Limiti, Informativa antimafia, Ordinanze, Poteri istruttori del g.a.

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