PERMESSO DI SOGGIORNO – PER LAVORO SUBORDINATO – Rinnovo – Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 24.6.2016, ord. pres. Pennetti, rel. Bruno

30 Settembre 2016 | By More

 

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TAR Catania, sez. IV, ord.,  24.6.2016, n. 502, pres. Pennetti, rel. Bruno

1.Processo amministrativo – Istanza cautelare – Diniego rinnovo del permesso di soggiorno –  Lavoro subordinato – Reddito insufficiente – Idineità della motivazione.

E’ da ritenersi sufficientemente motivato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per inidoneità del reddito essendo insufficiente la dichiarata volontà di trovare una occupazione adeguatamente remunerata

Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del silenzio tacito (equivalente a silenzio rigetto) serbato dalla Prefettura di Ragusa in sede di ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore di Ragusa (con cui era stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a causa di reddito insufficiente).

Il TAR ha ritenuto insussistenti i requisiti cautelari in ragione della circostanza, non smentita dallo stesso ricorrente, dell’inadeguatezza del suo reddito, sebbene egli avesse evidenziato la propria diligente volontà di trovare una occupazione adeguatamente remunerata.

 

N. 00502/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00785/2016 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 785 del 2016, proposto da:

**, rappresentato e difeso dall'avv. ***;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Ragusa, Prefettura di Ragusa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del silenzio tacito, equivalente a rigetto, mantenuto dalla Prefettura di Ragusa in sede di ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore di Ragusa prot. 497/2014 PAS adottato il 4.05.2015;

del decreto del Questore di Ragusa prot. 497/2014 PAS adottato il 4.05.2015 con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a causa di reddito insufficiente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Questura di Ragusa – Prefettura di Ragusa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’assunto circa l’insufficienza del reddito percepito, contenuto nel provvedimento impugnato, non viene smentito dal ricorrente, il quale si limita ad evidenziare solo la propria diligente volontà di trovare una occupazione adeguatamente remunerata;

Ritenuto pertanto che il provvedimento impugnato appare esente dalle censure sollevate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Category: Ordinanze, Permesso di soggiorno

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