SANITA’ – AGGREGATI DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA SPECIALISTICA DA PRIVATO – DETERMINAZIONE PER ANNO 2015 – Sospendibilità o meno – TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016; pres. Pennetti, rel. Cumin.

30 Settembre 2016 | By More

TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, n. 585, ord., pres. Pennetti, rel. Cumin.

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Sanità – Ricorso collettivo – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza medico-specialistica da privato anno 2015 – Omessa determinazione del danno subito del singolo ricorrente – requisiti specificamente previsti dal primo comma dell’art. 55 c.p.a – Inssussistenza

Nel caso di ricorso collettivo l’omessa individuazione del pregiudizio individuale preclude la concessione della misura cautelare per difetto dei requisiti di specificità  di cui al primo comma dell’art. 55 c.p.a., che vogliono quello (oltre che, implicitamente) esistente, ed ancora la dimostrazione della gravità ed irreparabilità del medesimo

 

Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del decreto dell’Assessore della Salute della Regione Sicilia dell’11.5.2016 n. 872, in rettifica al D.A. 2336 del 24.12.2015, che ha previsto la determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza medico-specialistica da privato per l’anno 2015 – con cui venivano modificati i valori da assegnare a ciascuna branca e conseguentemente si obbligava l’ASP di Siracusa agli adempimenti consequenziali.

Il TAR ha ritenuto che la riduzione del budget (da 4.521.000,00 euro a 3.918.000,00 euro) per l’intero aggregato delle “Branche a visita”, piuttosto che singolarmente in misura certa per ciascuna delle strutture sanitarie ricorrenti, non determina un danno grave ed irreparabile in capo alle stesse strutture ricorrenti.

 

N. 00585/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01160/2016 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2016, proposto da:

***, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., e tutti rappresentati e difesi dall’avvocato ***, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, ***;

contro

Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Laboratorio di Analisi Cliniche ***. non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del decreto dell’Assessore della Salute dell’11.5.2016 n. 872 – Rettifica D.A. 2336 del 24.12.2015. Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato anno 2015 – con il quale venivano modificati i valori da assegnare a ciascuna branca e conseguentemente si obbligava l’ASP di Siracusa agli adempimenti consequenziali;

– della nota del 23 giugno 2016;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, indipendentemente da qualunque valutazione circa la verosimile fondatezza o meno delle censure proposte con il ricorso in epigrafe, la riduzione del budget (da 4.521.000,00 euro a 3.918.000,00 euro) per l’intero aggregato delle “Branche a visita”, piuttosto che singolarmente in misura certa per ciascuna delle più strutture sanitarie ricorrenti, non individua ancora un pregiudizio individuale per le stesse, precludendo quindi al giudice adito la concessione della misura cautelare richiesta in base ai requisiti specificamente previsti dal primo comma dell’art. 55 c.p.a., che vogliono quello (oltre che, implicitamente) esistente, altresì “grave e irreparabile”;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe. .

Condanna le strutture sanitarie ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), più IVA CPA come per legge, in favore dell’unica amministrazione costituita.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gustavo Giovanni Rosario Cumin

Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

 

Category: Ordinanze, Sanità pubblica

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