ART. 19, COMMA 6 BIS, L.R. N. 12/2011 – INTERPRETAZIONE – ALTERNATIVE -EQUIVALENZA – ALEATORIETÀ – Tar Catania 8.4.2016

18 Aprile 2016 | By More

Si reputa utile riportare, con riguardo alla camera di consiglio tenuta il 7 aprile scorso, l’ordinanza della I sezione del T.A.R. Catania n. 280, emessa in data 08/04/2016, sul solco di altre conformi risalenti al mese precedente. La questione, che ha improvvisamente acceso le polveri dell’asfittico contenzioso in materia di appalti, è stata originata da una iniziativa dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture che con atto di indirizzo del 17 dicembre 2015 ha rivisto una propria circolare interpretativa risalente al 31 luglio 2015. A seguito di tale atto di indirizzo alcune stazioni appaltanti hanno riaperto gare già aggiudicate (provvisoriamente o definitivamente) introducendo un diverso criterio di calcolo della c.d. soglia di anomalia. In pratica si tratta di interpretare la (anche per altri versi singolare) novella introdotta dall’art. 1 della L.R. 10/07/2015, n. 14 all’art. 19 (comma 6-bis) della L.R. 12/07/2011, n. 12, secondo cui: <>. Il punto controverso tra l’atto di indirizzo posto a fondamento della riapertura della gara e la circolare esplicativa utilizzata dal Seggio di gara per l’aggiudicazione poi revocata, è se la somma dei ribassi per la individuazione della prima cifra decimale di correzione della soglia di anomalia debba includere o meno le offerte di maggior e minor ribasso oggetto del preventivo taglio delle ali. Discussione francamente inutile, essendo di tutta evidenza che la somma dei ribassi è un mero espediente, al pari del lancio dei dadi o della estrazione dall’urna, per la individuazione di un numero casuale ed aleatorio in virtù del quale operare la correzione della soglia di anomalia. In altri termini, come ben motivato dal T.A.R., a prescindere da quale sia la più corretta interpretazione dell’art. 19, comma 6 bis, della l.r. n. 12/2011 (questione dubbia come attestato anche dall’avvicendarsi sull’argomento di opposte istruzioni impartite dall’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità con distinte circolari) – nel caso di specie, il criterio concretamente utilizzato dalla commissione ha comunque assicurato, anche in un’ottica di prevalenza della sostanza sulla forma, la finalità perseguita da tale norma, consistente nella determinazione di un criterio caratterizzato da assoluta aleatorietà ed imprevedibilità ex ante della soglia, con conseguente imparzialità del relativo risultato. Dunque, manca il benchè minimo interesse pubblico al rispetto di una procedura che individui del tutto casualmente ed aleatoriamente una cifra correttiva della media, per cui, una volta che la Commissione di gara ha proceduto alla individuazione, casuale ed aleatoria, della prima cifra decimale, lo scopo della norma può dirsi pienamente raggiunto e non sussiste più alcun interesse pubblico alla messa in discussione del meccanismo attraverso il quale il fato si è determinato. Va aggiunto, per completezza, che la tesi così correttamente argomentata dal T.A.R. non è stata apprezzata dal C.G.A. che con motivazione sibillina ha cassato ordinanze analoghe a qualla in commento, “… ritenuto in relazione alle modalità di calcolo della ‘media’ rilevante per l’attribuzione dell’appalto”.

Category: Contratti

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