Author Archive: Pietro De Luca

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ESULA DALLE COMPETENZE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMUNALE LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DISCARICA – T.A.R. Catania, sez. I, 18/11/2016, n. 869, ord. – pres. rel. Vinciguerra

T.A.R. Catania, sez. I, 18/11/2016, n. 1677, ord. – pres. rel. Vinciguerra

Ambiente – Rifiuti – Discarica – Competenza.

Non rientra nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive di un comune il procedimento per l’attivazione di una nuova discarica (piazzola per la messa in riserva temporanea di rifiuti non pericolosi e di un fabbricato a servizio).

Nota: Il T.A.R. Catania, sez. I, rigetta la domanda di tutela cautelare per la sospensione di efficacia del provvedimento con il quale il Responsabile del S.U.A.P. comunale aveva disposto l'archiviazione della procedura volta al rilascio del titolo per la realizzazione di una piazzola per la messa in riserva temporanea di rifiuti non pericolosi e di un fabbricato a servizio. In base alla sommaria valutazione tipica della fase cautelare, il Tribunale ha ritenuto che la procedura avviata dalla società ricorrente non apparisse "iscrivibile nella competenza dei comuni alla stregua della normativa di settore".

 

Si riporta la memoria degli intervenienti limitatamente al motivo cui il TAR ha data rilevanza.

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SICILIA

 SEZIONE STACCATA DI CATANIA

memoria

per la c.c. del 17/11/2016

Nell’interesse dei sig.ri   ***, rappresentati e difesi ***

contro

la ecologica Nicosia srl in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ****

e nei confronti

– Comune di Nicosia in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’avv. ***;

Assessorato regionale Territorio e Ambiente della Regione Sicilia in persona dell’Assessore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

Libero Consorzio Comunale di Enna in persona del legale rappr. pt.

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna in persona del legale rappr. p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna in persona del legale rappr. p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

– Azienda Sanitaria Provinciale di Enna in persona del legale rappr. p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Maria Elena Argento

fatto

Al fine di una migliore chiarezza dell’intera vicenda oggetto di giudizio, si rende necessaria una ricostruzione completa della procedura attivata dalla società ricorrente innanzi al SUAP del Comune di Nicosia, al fine di evidenziarne la assoluta incompetenza dell’Ente (il Comune) al quale è stato richiesto il rilascio del titolo abilitativo anche in ragione dei presupposti messi a fondamento dell’istanza.

(omissis)

 Con istanza (erroneamente –come si dimostrerà) presentata al SUAP del Comune di Nicosia acquisita al prot. N°23725 in data 07.10.2015 la società *** srl ha richiesto l’autorizzazione per la realizzazione di una piazzola e collocazione di un prefabbricato ai fini dell’avvio dell’attività di messa in riserva temporanea di rifiuti non pericolosi (R13) (discarica di inerti) in Contrada san Giacomo – Coccuzza nel terreno individuato in catasto al fgl. 70 part.lle 16 e 578.

La zona nella quale ricade tale terreno, è soggetta alle seguenti prescrizioni:

  • All’interno del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell’art. 17 della legge n°765/1967 (delimitazione che il Comune di Nicosia ha provveduto ad effettuare con delibera C.C. n°167 del 09.10.1982) sono consentite solo opere di restauro e risanamento conservativo;
  • Fuori dal perimetro dei centri abitati come sopra definito gli interventi di nuova edificazione sono consentiti nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 mc/mq e in caso di interventi a destinazione produttiva la copertura della superficie fino a 1/10 dell’area di proprietà
  • In ogni caso è prescritto l’arretramento di cui alle lettere “a” “d” ed “e” dell’art. 15 LR n°78/76 (150 metri dalla battigia del mare, 100 mt. dalla sponda dei laghi, 200 mt. dai boschi, fasce forestali e parchi archeologici).

L’istanza è stata presentata attivando la procedura di cui all’art. 7 DPR 160/2010 e con nota prot. N°25372 del 27.10.2015 il SUAP del Comune di Nicosia ha comunicato alla società di aver avviato il procedimento richiesto.

Con successiva nota prot. N°28772 del 04.12.2015 il responsabile del SUAP ha comunicato alla società istante che l’autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo era il Libero Consorzio Comunale di Enna (ex provincia Regionale di Enna) al quale sarebbero stati trasmessi gli elaborati progettuali e che pertanto, nell’attesa del parere il procedimento veniva sospeso.

Con nota prot. n°29779 del 15.12.2015 il SUAP comunicava alla ricorrente che il Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale (autorità competente al rilascio della concessione edilizia) in data 30.11.2015 aveva espresso parere negativo sulla fattibilità del progetto.

Con nota prot. 3105 del 04.02.2016 il SUAP informava la società ricorrente che il Libero Consorzio aveva stabilito di avviare la procedura con conferenza di servizi ai sensi degli artt. 7 e 8 DPR 160/2010 e che pertanto a breve sarebbe stata comunicata la data di svolgimento della stessa invitando la società a far pervenire ulteriori copie del progetto da inoltrare agli altri Enti coinvolti.

Con nota prot. N°4716 del 25.02.2016 il SUAP convocava l’ARTA, il Libero Consorzio Comunale di Enna, l’ispettorato Ripartimentale Foreste di Enna, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, l’ASP 4 di Enna, il Sindaco del Comune di Nicosia, il presidente della Commissione consiliare urbanistica del Comune di Nicosia e la società alla riunione della conferenza di servizi del 09.03.2016 al fine di esaminare ed eventualmente approvare il progetto presentato.

Durante la riunione della conferenza di servizi, dato atto dell’acquisizione del N.O. ai fini del vincolo idrogeologico dell’ispettorato ripartimentale Foreste nonché delle richieste di rinvio pervenute dall’ARTA e dall’ASP 4, il rappresentante del Libero Consorzio rilevava la mancanza di alcuni elaborati progettuali riservandosi di esprimere il proprio parere non appena sarebbero stati presentati, anche in sede di conferenza di servizi decisoria, da promuoversi successivamente, mentre il rappresentante della Soprintendenza rilevava che con nota prot. N°144393 del 01.12.2015 il Comando Corpo Forestale U.O. 59 Tutela Vincolo idrogeologico di Enna aveva evidenziato che “…parte dell’area di stoccaggio (part. 578) ricade nella fascia di rispetto di un bosco di origine naturale, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 16/96 e smi e che pertanto in quella fascia vige di diritto il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 10 comma 1 della citata legge regionale.

La Soprintendenza quindi richiedeva un ulteriore elaborato grafico al fine di meglio chiarire l’esatta ubicazione delle opere da realizzare, avvisando che qualora quest’ultime ricadessero effettivamente in area vincolata sarebbe stata necessaria la relazione paesaggistica. Il parere finale sarebbe stato espresso una volta acquisita la documentazione richiesta.

La conferenza di servizi veniva dunque rinviata a data da destinarsi nell’attesa della trasmissione da parte della società della documentazione integrativa.

Con nota prot. 7767 del 24.03.2016 il Sindaco del Comune di Nicosia comunicava alla società che la conferenza di servizi sarebbe stata temporanemente sospesa in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’ARTA e dell’Assessorato dell’Energia in relazione ad alcune problematiche sorte in merito alla competenza al rilascio dell’autorizzazione ed alla stessa compatibilità urbanistica dell’intervento, tant’è che l’amministrazione stava individuando un sito alternativo per la localizzazione dell’impianto.

Il SUAP provvedeva a inoltrare la predetta comunicazione a tutte le amministrazioni interessate ed alla società.

Con nota prot. 15008 del 13.06.2016, il SUAP, dato atto della proposta di riapertura dei lavori della conferenza di servizi avanzata dal Sindaco del Comune di Nicosia a seguito dei chiarimenti ottenuti da parte degli Assessorati regionali interpellati, e rilevato, tuttavia, che proprio in esito a tali colloqui si era giunti alla conclusione che i Comuni non sono individuabili come Autorità procedente in materia di rifiuti, in quanto, in virtù della vigente normativa ambientale di cui al D.lvo 156/2006, la competenza istruttoria sui rifiuti è ascrivibile, in funzione della tipologia dell’attività e della potenzialità dell’impianto alla regione (procedura ordinaria –art. 208) e alla provincia territorialmente competente (procedura semplificata artt. 214- 215-216), comunicava l’archiviazione della procedura attivata innanzi al SUAP e la chiusura dei lavori della conferenza di servizi, facendo riserva di esprimere, in qualità di responsabile del servizio urbanistica del Comune, il parere di conformità urbanistica sul progetto qualora richiesto dall’organo istruttore competente.

Con atto di diffida del 05.08.2016 la società invitava il SUAP ad annullare in autotutela il provvedimento di archiviazione e a riconvocare la conferenza di servizi, al quale replicava il SUAP in data 10.08.2016 comunicando l’impossibilità di procedere ad una nuova convocazione della conferenza di servizi non essendo per legge l’organo a ciò deputato.

Con ricorso notificato in data 08/09/2016 la società Ecologica Nicosia srl ha impugnato innanzi a codesto Giudice il predetto provvedimento del SUAP di archiviazione del procedimento, la nota SUAP del 10/18.08.2016 di riscontro all’atto di diffida, ed alcune comunicazioni tra le amministrazioni coinvolte nel procedimento, atti aventi tutti natura endoprocedimentale, non direttamente impugnabili, perché come tali insuscettibili di produrre effetti lesivi.

Si sono costituite le amministrazioni intimate e gli odierni controinteressati hanno notificato un atto di intervento nel giudizio.

Il ricorso al quale si resiste è inammissibile e infondato per i seguenti motivi di

diritto

  1. insussistenza dell’asserita violazione degli artt. 14 e ss. L. n°241/1990 –

incompetenza del SUAP

violazione e falsa applicazione dell’art. 18 L.R. 9/2010 e 208 D.lvo 152/2006

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il SUAP ha disposto la conclusione dei lavori della conferenza di servizi affermando la propria incompetenza a procedere, censurandone la presunta illegittimità in quanto il SUAP avrebbe operato un illegittimo arresto procedimentale.

La censura è priva di pregio.

Ai sensi dell’art. 2 della L. n°241/1990 “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.

Il SUAP, facendo corretta applicazione della norma sopra riportata, ricevuta l’istanza presentata dalla società per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero dei rifiuti e valutata la propria incompetenza a svolgere l’istruttoria (dovendosi piuttosto procedere ai sensi dell’art. 208 del D.lvo n°152/2006 che prescrive il rilascio dell’autorizzazione unica di esclusiva competenza della Regione) ha pertanto ritenuto irricevibile tale istanza concluso il procedimento erroneamente avviato innanzi a sé.

Contrariamente a quanto parte ricorrente afferma, non si tratta di un atto o comportamento preclusivo del successivo sviluppo del procedimento, bensì di un provvedimento definitivo che ne ha disposto la conclusione proprio per l’impossibilità che il procedimento possa concludersi con l’adozione del provvedimento autorizzatorio per il quale è stato avviato dal privato, dal momento che la normativa di riferimento applicabile alla fattispecie impone una diversa procedura autorizzativa da incardinare presso altro ente competente (la Regione; nello specifico: Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità).

Ai sensi dell’art. 208 del D.lvo n°152/2006, infatti, “I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Per quanto riguarda la regione Siciliana, l’art. 18. della Legge Regionale 9/2010, che detta la disciplina sulla Gestione dei Rifiuti in Sicilia, stabilisce:

1. Ai fini della più celere attivazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti, incluse le discariche, il dipartimento competente dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità adotta le procedure di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e individua, per ciascuna istanza di approvazione o autorizzazione, un responsabile unico del procedimento. 2. Entro quindici giorni dall’acquisizione dell’istanza, il responsabile del procedimento richiede a tutti i soggetti competenti il proprio parere motivato, da esprimere entro e non oltre tre mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente il predetto termine, il parere si intende favorevolmente reso. 3. Il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi che deve concludere l’istruttoria entro centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa istanza con un parere unico motivato, di assenso o diniego. 4. Le conclusioni della conferenza di servizi sono valide se adottate a maggioranza dei componenti. 5. Il provvedimento finale è rilasciato dal competente dipartimento dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e sostituisce ogni altra approvazione e/o autorizzazione di legge, fatte salve quelle di competenza statale.”

L’istanza, pertanto, doveva essere presentata all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, in quanto unica autorità competente al rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi del Codice dell’ambiente e della normativa regionale in materia di rifiuti.

Contrariamente a quanto parte ricorrente asserisce, e contrariamente a quanto è stato fatto, la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento o recupero di rifiuti impone il rilascio di un autorizzazione unica ex art. 208, la quale “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori” (art. 208 comma 6).

La citata norma prevede che la regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda individui il responsabile del procedimento e convochi apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio deve essere realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.

La Conferenza di servizi:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 (I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonchè per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.);

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.

In altri termini per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti non è possibile scindere le varie fasi autorizzative, come parte ricorrente avrebbe preteso, chiedendo prima il rilascio dei titoli edilizi attraverso la procedura semplificata innanzi al SUAP prevista dal DPR 160/2010, indi attivare un’ulteriore procedimento per ottenere le autorizzazioni ambientali, in quanto la normativa di riferimento, in relazione a tale fattispecie, impone lo svolgimento di un solo procedimento che si conclude con il rilascio di un’autorizzazione unica da parte della Regione, esclusiva autorità competente.

Come chiaramente affermato da diffusa giurisprudenza (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 19/09/2013, n. 929; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 1 settembre 2011 n. 4272; Tar Liguria, Genova, sez. I, 23 maggio 2012 n. 723) “Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinato dall'art. 208, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, costituisce sostanziale riproduzione del precedente istituto di cui all'art. 27, d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, abrogato dall'art. 264, d.lg. n. 152 del 2006, con la sola differenza che nella nuova configurazione procedimentale la gestione costituisce oggetto di valutazione necessariamente contestuale — e non più facoltativa, come previsto dal comma 9 dell'abrogato art. 27 — all'approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto: caratteristica comune ad entrambi i modelli procedimentali è la natura istruttoria della Conferenza di servizi che precede la decisione finale sulla realizzabilità dell'impianto, quest'ultima affidata all'esclusiva competenza dell'autorità regionale. (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 27/01/2012, n. 200).

Il provvedimento impugnato, con il quale il SUAP del Comune di Nicosia ha disposto la conclusione dei lavori della conferenza di servizi, evidenziando la propria incompetenza a procedere e rilevando che le procedure eventualmente attivabili da parte della società ricorrente erano l’autorizzazione unica ex art. 208 innanzi alla Regione, ovvero la procedura semplificata prevista dagli artt. 215 e 216, per la quale è competente la Provincia (in ogni caso non attuabile nel caso a mano dovendo essere realizzato un nuovo impianto) è pertanto perfettamente legittimo, trattandosi dell’atto conclusivo di un procedimento avviato con un’istanza improcedibile poiché tale procedimento non avrebbe mai potuto concludersi con il rilascio del titolo autorizzativo per il quale era stato avviato.

L’annullamento dei provvedimenti impugnati non condurrebbe in ogni caso alla prosecuzione del procedimento – men che mai al rilascio dell’autorizzazione –  che dovrebbe comunque essere riavviato presso l’autorità competente, l’Assessorato Regionale all’energia, così come espressamente prescritto dalla normativa di riferimento.

Conseguentemente nessuno degli atti impugnati si rivela di per sé idoneo ad arrecare un pregiudizio concreto ed attuale alla sfera giuridica della ricorrente né la stessa può ottenere alcun vantaggio dall’annullamento (o dalla sospensione) dei medesimi.

(omissis)

4. sul periculum in mora

La domanda di sospensione degli atti impugnati va respinta non sussistendo allo stato reali ed evidenti ragioni di tutela cautelare dal momento che la società ricorrente non subisce alcun pregiudizio grave ed irreparabile.

Invero, il procedimento è stato legittimamente concluso dal SUAP che ha affermato la propria incompetenza nella procedura per il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti di recupero dei rifiuti, la quale spetta in via esclusiva all’Assessorato regionale all’energia.

Ne deriva, in conclusione, che dalla richiesta cautelare non deriverebbe alla ricorrente alcuna posizione di vantaggio e ciò perché il procedimento dalla medesima avviato è non è quello previsto dalla normativa di riferimento e non potrebbe essere riavviato jussu judicis e, d’altronde, dalla legittima conclusione del medesimo disposta dal SUAP la ricorrente non soffre alcun danno a posizioni soggettive giuridicamente rilevanti e tutelate.

Voglia l’Ecc. Tribunale adito,

respingere la domanda cautelare e rigettare il ricorso in quanto infondato e inammissibile.

Con vittoria di spese e compensi.

Catania 09 novembre 2016 

 

1 Dicembre 2016 | By More

L’OPERA PUBBLICA “SA DA FARE” PIUTTOSTO CHE NO! L’istanza di sospensione dell’aggiudicazione di un appalto recede alle esigenze di tempestiva realizzazione dell’opera pubblica

T.A.R. Catania, sez. I, 21.10.2016, n. 784, ord. – pres. Vinciguerra, rel. Barone

Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum – Appalti – Assetto idrogeologico – Prevalenza interesse pubblico.

Il Tar rigetta la domanda cautelare di sospensione dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto di lavori di miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio, consideratro che, in disparte l’apparente infondatezza delle censure di legittimità, "in ragione della natura dell'intervento finalizzato alla messa in sicurezza di un torrente e quindi delle sottese e prioritarie esigenze di tempestiva realizzazione dell'opera pubblica, non sussistono i requisiti di estrema gravità ed urgenza, richiesti dall'art. 119, 4° comma, c.p.a."

19 Novembre 2016 | By More

E’ OBBLIGO DEL PROPRIETARIO VIGILARE SUL PROPRIO TERRENO PER EVITARE IL DEPOSITO DI RIFIUTI DA PARTE DI TERZI

T.A.R. Catania, sez. I, 04.11.2016, n. 824, ord. pres. Vinciguerra, rel. Barone

Enti Locali – Rifiuti – Ambiente Processo amministrativo – Impugnazione ordinanza rimozione rifiuti – Obblighi del proprietario

Giudizio cautelare – Periculum – Contemperamento interessi – Quello pubblico è prevalente

Il Tar ha respinto l'istanza di sospensione di efficacia dell'ordinanza di rimozione rifiuti (con residui di amianto) e ripristino dello stato dei luoghi avanzata dai proprietari del fondo oggetto di discarica abusiva, rienendo che "non risulta adottata, da parte ricorrente, alcuna misura concreta idonea a scongiurare il deposito di rifiuti sul suolo di proprietà e che la negligenza della custodia della proprietà immobiliare ha favorito l'accumulo dei rifiuti stessi";  ed ancòra, "che nel bilanciamento dei contrapposti interessi è comunque prevalente quello sotteso all'adozione dell'atto e finalizzato alla salvaguardia ambientale e alla salute collettiva".

 

12 Novembre 2016 | By More

GIUDIZIO CAUTELARE – PRESUPPOSTI – Fumus boni juris e periculum in mora in tema di armi – Rapporto

Si reputa utile riportare, con riguardo alla camera di consiglio tenuta il 10 marzo 2016, due interessanti coppie di ordinanze emesse dalla IV sezione del T.A.R. Catania: la prima in materia di impugnazione del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti; l'altra coppia in materia di impugnazione di provvedimenti di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. La Sezione per casi apparentemente analoghi, quanto meno con riguardo alla chiesta misura cautelare, ha adottato decisioni opposte di accoglimento e di rigetto; ciò evidentemente sul presupposto, non manifestato, del “livello” di fumus apprezzato.E' difficile, tuttavia, configurare un livello: il fumus esiste o non esiste

24 Ottobre 2016 | By More

ART. 19, COMMA 6 BIS, L.R. N. 12/2011 – INTERPRETAZIONE – ALTERNATIVE -EQUIVALENZA – ALEATORIETÀ – Tar Catania 8.4.2016

Si reputa utile riportare, con riguardo alla camera di consiglio tenuta il 7 aprile scorso, l’ordinanza della I sezione del T.A.R. Catania n. 280, emessa in data 08/04/2016, sul solco di altre conformi risalenti al mese precedente. La questione, che ha improvvisamente acceso le polveri dell’asfittico contenzioso in materia di appalti, è stata originata da una iniziativa dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture che con atto di indirizzo del 17 dicembre 2015 ha rivisto una propria circolare interpretativa risalente al 31 luglio 2015. A seguito di tale atto di indirizzo alcune stazioni appaltanti hanno riaperto gare già aggiudicate (provvisoriamente o definitivamente) introducendo un diverso criterio di calcolo della c.d. soglia di anomalia. In pratica si tratta di interpretare la (anche per altri versi singolare) novella introdotta dall’art. 1 della L.R. 10/07/2015, n. 14 all’art. 19 (comma 6-bis) della L.R. 12/07/2011, n. 12, secondo cui: <>. Il punto controverso tra l’atto di indirizzo posto a fondamento della riapertura della gara e la circolare esplicativa utilizzata dal Seggio di gara per l’aggiudicazione poi revocata, è se la somma dei ribassi per la individuazione della prima cifra decimale di correzione della soglia di anomalia debba includere o meno le offerte di maggior e minor ribasso oggetto del preventivo taglio delle ali. Discussione francamente inutile, essendo di tutta evidenza che la somma dei ribassi è un mero espediente, al pari del lancio dei dadi o della estrazione dall’urna, per la individuazione di un numero casuale ed aleatorio in virtù del quale operare la correzione della soglia di anomalia. In altri termini, come ben motivato dal T.A.R., a prescindere da quale sia la più corretta interpretazione dell’art. 19, comma 6 bis, della l.r. n. 12/2011 (questione dubbia come attestato anche dall’avvicendarsi sull’argomento di opposte istruzioni impartite dall’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità con distinte circolari) – nel caso di specie, il criterio concretamente utilizzato dalla commissione ha comunque assicurato, anche in un’ottica di prevalenza della sostanza sulla forma, la finalità perseguita da tale norma, consistente nella determinazione di un criterio caratterizzato da assoluta aleatorietà ed imprevedibilità ex ante della soglia, con conseguente imparzialità del relativo risultato. Dunque, manca il benchè minimo interesse pubblico al rispetto di una procedura che individui del tutto casualmente ed aleatoriamente una cifra correttiva della media, per cui, una volta che la Commissione di gara ha proceduto alla individuazione, casuale ed aleatoria, della prima cifra decimale, lo scopo della norma può dirsi pienamente raggiunto e non sussiste più alcun interesse pubblico alla messa in discussione del meccanismo attraverso il quale il fato si è determinato. Va aggiunto, per completezza, che la tesi così correttamente argomentata dal T.A.R. non è stata apprezzata dal C.G.A. che con motivazione sibillina ha cassato ordinanze analoghe a qualla in commento, “… ritenuto in relazione alle modalità di calcolo della ‘media’ rilevante per l’attribuzione dell’appalto”.

18 Aprile 2016 | By More

ESAMI ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE LEGALE – Giudizio Sintetico – Non basta – Assegnazione pun

Con ordinanza n. 197/2016 resa in data 11/03/2016 la IV sezione del T.A.R. Catania ha ritenuto non legittimo l'operato della Commissione per l'esame di avvocato sessione 2014 che, chiamata a riformulare la valutazione dell'esame di un candidato, già ritenuto insufficiente, si è limitata a manifestare il proprio giudizio con sintetica seppur articolata motivazione, senza assegnare un punteggio alle singole specifiche voci per le quali riteneva di esprimere un giudizio negativo.

22 Marzo 2016 | By More