INCARICO PROFESSIONALE – CONFERIMENTO – SELEZIONE – Non finalizzata alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato – Difetto di giurisdizione TAR Catania, sez. IV, 24.6.2016, ord., pres. Pennetti, rel. Bruno

1 Ottobre 2016 | By More

TAR Catania, sez. IV, ord. 24.06.2016, n. 501.

Giurisdizione – Conferimento incarico professionale di collaborazione per tutor – Selezione non finalizzata alla costituzione di un pubblico impiego – Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo

Sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nel caso di una selezione che non tende alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego (né di parasubordinazione), quanto piuttosto il conferimento di un incarico professionale (previa selezione comparativa)

Nota: Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare degli atti relativi alla procedura indetta dall’Ente resistente, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di collaborazione per 3 unità di tutor, ritenendo prima facie fondata ed assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito sollevata dall’ente resistente.

La fattispecie de qua ha ad oggetto una selezione che non tende alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego, né di parasubordinazione, quanto piuttosto il conferimento di un incarico professionale (previa selezione comparativa) ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Il TAR ha fatto propri i principi statuiti da un precedente giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. IV, sent. 5372/2015), che si è pronunciato in identica fattispecie, secondo cui“gli atti impugnati dalla ricorrente ineriscono ad una selezione per il conferimento di un incarico professionale a termine, cui non consegue la costituzione di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato;

ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole “controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

In identico caso: vedi Ordinanza Cautelare n. 499 del 24/06/2016

 

N. 00501/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00910/2016 REG.RIC.  

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 910 del 2016, proposto da:

*****, rappresentata e difesa dall’avv. ***;

contro

Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, rappresentato e difeso dall’avv. ***;

Commissione Esaminatrice Progetto Legalit-Ars;

nei confronti di

***, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

degli atti relativi alla procedura indetta dall’E.A.R. Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, concernente il conferimento dell’incarico di collaborazione per 3 unità di tutor nel progetto “Legalit-Ars”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo esame, appare fondata ed assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adìto sollevata dall’ente resistente (cfr. sul punto Cons. Stato, IV, 5372/2015), venendo in rilievo nel caso in esame una selezione che non tende alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego (né di parasubordinazione), quanto piuttosto il conferimento di un incarico professionale (previa selezione comparativa) ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Ritenuto, comunque, che il ricorso appare anche sprovvisto del necessario fumus di fondatezza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Category: Giurisdizione, Ordinanze

About the Author ()

Comments are closed.