ESAMI AVVOCATO – PROVA ORALE – Giudizio di non idoneità. Ordinanza TAR Catania, sez. IV, 10.6.2016, pres. rel. Pennetti.

30 Settembre 2016 | By More

TAR Catania, sez. IV, ord. 10.6.2016, n. 461 e 460.

Processo amministrativo – Istanza cautelare – Esami avvocato – Prova orale – Giudizio di non idoneità – Omessa predisposizione elenco di domande per ciascuna materia – Idoneita a supportare la concessione della misura cautelare.

La mancata predisposizione, per la prova orale degli esami di abilitazione per avvocato,  dell’elenco di domande per ciascuna materia, da sottoporre a ciascun candidato previa estrazione a sorte contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali.

Nota: Il TAR ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimenti con cui i ricorrenti, a seguito dell'espletamento della prova orale, sono stati ritenuti non idonei all'esercizio della professione di avvocato (sessione 2014-2015) e dei relativi verbali emessi dalle rispettive Sottocommissioni, obbligando, altresì, le Commissioni esaminatrici, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente i ricorrenti alla prova d’esame orale.

Come chiarito in fattispecie analoghe, il TAR ha evidenziato che le Commissioni esaminatrici non hanno predisposto ed utilizzato, per lo svolgimento della prova orale, il previsto elenco di domande per ciascuna materia, da sottoporre a ciascun candidato previa estrazione a sorte (cfr. TAR Catania n. 1502/2016); inoltre il modus operandi delle Commissioni è da ritenere contrastante con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali (vedi sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6001).

 

N. 00461/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00926/2016 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 926 del 2016, proposto da:

Marco Randazzo, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Iacona, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, Via Milano 42a;

contro

Ministero della Giustizia, Comm. Centrale Presso Min. Giustizia Per Esami Avvocato Sess. 2014, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento con cui il ricorrente, a seguito dell'espletamento della prova orale, è stato ritenuto non idoneo all'esercizio della professione di avvocato (sess. 2014-2015) e del relativo verbale emesso dalla Sottocommissione, datata 8-3-2016; nonché di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Comm. Centrale Presso Min. Giustizia Per Esami Avvocato Sess. 2014;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di poter valorizzare la censura sollevata in ricorso, con la quale si deduce la violazione dell’art. 12 del D.P.R. 487/1994, da ravvisare nel fatto che la Commissione non ha predisposto ed utilizzato, per la prova orale, il previsto elenco di domande per ciascuna materia, da sottoporre a ciascun candidato previa estrazione a sorte (cfr. TAR Catania n. 1502/2016);

Considerato, in particolare, che il censurato modus operandi della Commissione è da ritenere contrastante “con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali” (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6001);

Ritenuto pertanto sussistente sia il requisito del pregiudizio e sia quello del “fumus” col conseguente obbligo della Commissione, in diversa composizione, di sottoporre nuovamente il ricorrente alla prova d’esame orale, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, nel rispetto dei suindicati adempimenti procedimentali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Accoglie la suindicata istanza incidentale e, per l'effetto, ordina all’amministrazione di provvedere nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di aprile del 2017 come da calendario da redigersi successivamente.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente, Estensore

Francesco Bruno, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Category: Avvocato, Ordinanze

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