PERSONALE AZIENDA OSPEDALIERA – RICONOSCIMENTO SERVIZIO MILITARE EX ART. 2052 DEL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE – Annullamento in autotutela della concessione – Ricorso del sindacato – Sospendibilità o meno – TAR Catania, sez. IV, 25.7.2016, ord., pres. rel. Pennetti.

17 Settembre 2016 | By More

 

TAR Catania, sez. IV, ordinanza 25.7.2016, n. 587

1.  Mancato riconoscimento del beneficio economico al personale ex art. 2052 (Riconoscimento del servizio militare per l’inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego) del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

Il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento dell'amministrazione con il quale erano state revocate le delibere con le quali era stato riconosciuto il beneficio economico derivante dall'art. 2052 del D.Lgs n. 66/2010 (rubricato “Riconoscimento del servizio militare per l’inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego”); nonché della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui è stato espresso parere negativo al quesito circa il riconoscimento ai fini economici del servizio militare di leva al personale del servizio sanitario nazionale;

Sebbene l’art. 2052 del D. Lgs. 66/2010 ha previsto espressamente che Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

2.  Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell’INPDAP, indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.”, il TAR a rigettato l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati ritenendo insussistente nella sostanza il danno grave e irreparabile.

 

 

 

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