SULLA EQUIPARAZIONE DEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA AL GIUDIZIO CIVILE DI ESECUZIONE – Sull’estinzione del giudizio di ottemperanza nel caso di dissesto finanziario dell’ente – Tar Catania, sez. III, sentenza 21.7.2016 (Massime a cura di Pietro Maria Mela e Cristina Gulisano)

20 Settembre 2016 | By More

Tar Catania, sez. III, 21.7.2016, n. 1997, pres. est. Guzzardi – Sentenza

1. Dissesto  – Avvio o presecuzione giudizio di ottemperanza – Inbizione  –Equiparazione del  procedimento civile di esecuzione al giudizio di ottemperanza.

2. Processo amministrativo – Ottemperanza – Procedimento – sopravvenienza del dissesto applicabilità dell’art. 248 del D.Lgs. 267/2000 – Estinzione del giudizio.

1. In caso di dichiarazione di dissesto dell’ente locale, il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario recanti condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro è equiparabile al giudizio di ottemperanza.

2. La procedura di liquidazione dei debiti di cui all’art. 248 del D.Lgs. 267/2000 è dominata dal principio della “par condicio” dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l'mprocedibilità del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.

 

N. 01997/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02374/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2374 del 2013, proposto da: ***, rappresentato e difeso dall'avvocato ***, con domicilio eletto presso ***; 

contro

Comune di *** non costituito in giudizio; 

per l'esecuzione del giudicato

nascente dal D.I. n° 30/08 reso dal Tribunale di Caltagirone – sezione distaccata di Grammichele

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato a verbale che con delibera del Consiglio Comunale n. 200 del 4/06/2014 è stato dichiarato lo stato di dissesto del Comune intimato;

Che secondo quanto stabilito dall'art. 248, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.

Che la Sezione ha in più occasioni affermato di condividere l'autorevole orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 24 giugno 1998 , n. 4, secondo cui il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto (come nella specie) provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario recanti condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro è in tutto e per tutto equiparabile al giudizio di esecuzione e pertanto rientra nell'ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa (cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 226; Idem, sez. IV,10 agosto 2011, n. 4772).

Che infatti, tale procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della “par condicio” dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti dissennatamente contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 26 novembre 2007, n. 6035; Idem, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1035; sez. IV, 23 aprile 1999, n. 707; nonché Ad. plen., 24 giugno 1998, n. 4, resa in fattispecie governata dall'art. 21, d.l. n. 8 del 1993).

Che il credito di cui la parte ricorrente si duole appare appartenente alle tipologie il cui accertamento è rimesso alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

Che, in conclusione, dunque, poiché il citato art. 248 TUEL sposta il soddisfacimento del credito dal piano dell’esecuzione individuale al piano della speciale procedura amministrativa di liquidazione, il Collegio non può fare altro che dichiarare l’estinzione del presente giudizio di ottemperanza.

Che, attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto, con compensazione delle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella Guzzardi, Presidente, Estensore

Giuseppa Leggio, Consigliere

Francesco Mulieri, Referendario

Category: Sentenze

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